HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LICENZIAMENTO E SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

Licenziamento e superamento periodo di comporto

Per la Cassazione n. 8707-2016 il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassazione civile,  sez. lav., n. 8707 del 03 Maggio 2016 ha affermato che  il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a quello per giustificato motivo oggettivo, pertanto non è necessaria la descrizione completa e dettagliata delle circostanze di fatto relative alla causale: si tratta infatti di eventi di cui il lavoratore è a conoscenza diretta.

IL CASO

La Corte di appello di Trieste rigettava il reclamo della lavoratrice avverso la sentenza, con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto l'opposizione della predetta avverso l'ordinanza, in base alla quale era stata disattesa la domanda dell'attrice, avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dall'azienda. In particolare, la fattispecie riguardava la comunicazione del licenziamento alla lavoratrice, in quanto aveva superati i periodi massimi di conservazione del posto di lavoro a seguito di prolungata assenza per malattia. Secondo la Corte triestina, già un anno prima dei fatti narrati alla lavoratrice era stato inviato un prospetto delle sue assenze, riferito all'ultimo triennio, sicchè la stessa aveva già da tempo superato il massimo del periodo di conservazione del posto e ne aveva, quindi, chiesto il prolungamento. Inoltre, la ricorrente nell'opporsi al licenziamento non aveva chiesto all'Istituto di specificare i periodi in questione, perchè evidentemente, secondo i giudici del reclamo, era ben consapevole del reale stato di cose.

Avverso la sentenza della Corte triestina la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi:

  • violazione art. 23 c.c.n.l. sanità pubblica periodo normativo 1994 - 1997 e art. 16 D.P.R. n. 384/1990;
  • mancata concessione di aspettativa e mancata nonchè incompleta concessione dei permessi ex L. n. 53 del 2000, art. 4, e del successivo decreto di attuazione n. 278/2000 artt. 2 e 3.

I giudici della Cassazione hanno rigettato entrambi i motivi del ricorso della lavoratrice (...)

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per apporfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo?

Ti interessa la giurisprdenza fiscale e del lavoro? Scopri  il conveniente abbonamento ai Commenti di Fiscoetasse

1) 1. Licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a quale licenziamento?

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione, riferibile alla persona del lavoratore, diverse dalla malattia.

Solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, come la Corte ha già precisato in analoghe controversie, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (cfr. Cass. n. 11092 del 2005).

Nella specie, l'onere è stato adempiuto dalla datrice di lavoro, essendosi accertato, da parte dei giudici di merito, che la società aveva indicato il superamento del periodo di comporto e, nel corso del giudizio, aveva provato, documentalmente, l'avvenuto compimento di tale periodo.

(...)

Ti potrebbero interessare anche i libri di carta 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 07/05/2024 Avvocati: in Gazzetta le novità sull'equo compenso

In Gazzetta ufficiale le modifiche al Codice deontologico degli avvocati: nuovo articolo in tema di equo compenso. Il testo in pdf del Regolamento in vigore con le sanzioni

Avvocati:  in Gazzetta le novità sull'equo compenso

In Gazzetta ufficiale le modifiche al Codice deontologico degli avvocati: nuovo articolo in tema di equo compenso. Il testo in pdf del Regolamento in vigore con le sanzioni

Cassa integrazione PMI  dell'indotto di grandi aziende: le istruzioni

Ecco le istruzioni sulle nuove misure di sostegno alle PMI dell'indotto di grandi aziende strategiche in crisi , tra cui la nuova "ISU" integrazione al reddito dei dipendenti.

Indennità INPS malattia, maternità  2024

Gli importi delle prestazioni di malattia maternità tubercolosi: importi e retribuzioni di riferimento pubblicati dall'INPS nella circolare 61 del 6.5.2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.