Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Reverse charge

M

Maximo

Ospite
Ma è vero che per l'applicazione del reverse charge conta il codice iva atecofin del subappaltatore indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano rese o meno nell'ambito del settore edile?
In sostanza un imbianchino (settore edile) emette fattura ad una presa diim pulizia (non considerata nel settore edile). C'è lo stesso l'obbligo in questo caso dell'inversione contabile?

Grazie in anticipo a tutti per l'attenzione.
 
I

Il Ragioniere

Ospite
Guarda, secondo me hanno fatto una confusione senza senso.
La CM 37/E/2006 dice che il r.c. si applica anche a quei soggetti che svolgono in via non esclusiva o non prevalente prestazioni di servizi nel settore edile, limitatamente a tali prestazioni. In altre parole si capisce chiaramente che il settore edile è riferito alle prestazioni rese e non alla ditta che le esegue.
Leggendo le risposte che hanno dato di recente a Telefisco si capisce invece l'esatto opposto.
 
G

Gio.

Ospite
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E/2006,recependo integralmente l'orientamento Ance stabilisce che il regime del "reverse charge"va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori,od a loro volta quali subappaltatori,in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.-
In sostanza,il meccanismo dell'inversione contabile e' applicabile esclusivamente in presenza di un rapporto di subappalto avente ad oggetto prestazoni di servizi,compresa la manodopera,rese nel settore edile.-
in sostanza il meccanismo risulta applicabile ai soli rapporti tra:
-subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente l'attivita' di costruzione o di ristrutturazioni di immobili
-suappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori di lavori immobiliari
-subappaltatore ed altri eventuali suoi subappaltatore ed altri eventuali suoi subappaltatori cosidetto"subappalto a cascata"(ipotesi ampiamente contemplata dall'Agenzia delle >Entrate Circolare n.28/E 04.08.2006)

[%sig%]
 
I

Il Ragioniere

Ospite
Sì ma il riferimento al settore edile è relativo al tipo di prestazioni eseguite, oppure alla classificazione Atecofin della ditta che le esegue?

Ti ricordo che la CM 37/E/2006 afferma
"Si fa presente che sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i
subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività
identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione “Costruzioni”.
Logicamente l’obbligo attiene alle sole prestazioni rese nell’ambito delle
medesime attività edili ed è escluso, come chiarito in premessa, per i soggetti che
operino nel regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi".

In altre parole quando si parla di settore edile si fa riferimento all'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione della norma?
 
G

Gio.

Ospite
Dal punto di vista oggettivo (tipologia dei lavori e delle opere eseguite),l'inversione contabile trova applicazione in relazione a tutte le tipologie di lavori edili,pubblici e privati.In particolare sono soggetti alla nuova disciplina le prestazioni di subappalto inerenti la:
-costruzione di allloggi,edifici adibiti ad uffici,negozi,edifici pubblici,edifici agricoli ecc.
-costruzione di opere del genio civile come autostrade,strade,ponti,gallerie,strade ferrate,campi di aviazione,porti e altre opere idrauliche,la costruzione di sistemi di irrigazione e difognatuira,impianti industriali,condotte e linee elettriche,impianti sportivi ecc.ecc.
-lavori di manutenzione,restauro e ristrutturazione di edifici e opere.-
-lavori di costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
Anche se attinenti alla realizzazione di edifici,restano invece escluse dall'ambito applicativo del "reverse charge"le attivita' che non sono comprese nella sezione F,in quanto non si sostanziano in attivita' edilizie,quali,ad esempio,la isntallazione e manutenzione di prati e giardini,la costruzione o installazione di attrezzature industriali.-
L'Amministrazione finanziaria precisa,inoltre che sono tenuti alla pallicazione del "reverse charge"i subappaltatori che svolgono attivita' identificate dai codici ATECOFIN 2004,riferiti alla sezione COSTRUZIONI, anche se in via non esclusiva o prevalente,fermo restando l'obbligo di applicazione del meccanismno dell'inversione contabile alle sole prestazioni rese nell'ambito delle medesime attivita' edili.-
 
K

Karl8.

Ospite
Se vi è utile allego sotto una risposta di telefisco in merito all'argomento in oggetto.
Ciao


Quesito numero 677

Oggetto REVERSE CHARGE
Quesito REVERSE CHARGE:COMMITENTE DI UNA COSTRUZIONE (CHIUNQUE); ESECUTORE DELL'OPERA IMPRESA EDILE(APPALTATORE), LA QUALE SI AVVALE DELLE SEGUENTI DITTE ESTERNE: SCAVO DELLE FONDAZIONI CON MEZZI E DIPENDENTI DELLA DITTA ESTERNA,REALIZZAZIONE DI CEMENTO ARMATO DA DITTA ESTERNA LA QUALE FORNISCE LA SOLA MANO D'OPERA, IDRAULICO ARTIGIANO IL QUALE FORNISCE LE TUBATURE E LA MANO D'OPERA MA NON I SANITARI E LA RUBINETTERIA, ELETTRICISTA CHE FORNISCE TUTTI I MATERIALI E LA MANO D'OPERA, FALEGNAME ARTIGIANO CHE REALIZZA ED INSTALLA GLI INFISSI, INTONACOTORE CHE FORNISCE I MATERIALI E LA MANO D'OPERA, IL PAVIMENTISTA CHE PRESTA LA SOLA MANO D'OPERA PER IL MONTAGGIO DEI PAVIMENTI, IL MARMISTA CHE FORNISCE E MONTA IL TRAVERTINO PER LE SCALE, IL PITTORE EDILE CHE FORNISCE LA TINTA E SVOLGE LE OPERE DI PITTURA, IL FABBRO CHE REALIZZA E MONTA LE RINGHIERE AI TERRAZII ED ALLE SCALE, IL LATTONIERE CHE FORNISCE E MONTA I CANALI DI GRONDA, LA DITTA CHE FORNISCE E MONTA L'IMPIANDO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO, SOGGETTI TUTTI QUEST'ULTIMI, CHE HANNO IL RAPPORTO CON L'APPALTATORE, NEL FATTURARE, EMETTONO I DOCUMENTI SENZA INDICARE L'IVA? GRAZIE

Inviato 15-01-2007 16:20



Risposto 26-01-2007 17:01
Parere Il meccanismo del reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche (Atecofin 2004), nei confronti di un altro soggetto Iva, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non assume rilevanza invece la qualità del soggetto che si pone come committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera. Il meccanismo del reverse charge è applicabile quindi sono nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta zona F. La circolare n. 37/E/2006 precisa che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 5.7.1976, n. 360009 ha affermato che si è in presenza: - di una cessione, quando la fornitura riguarda beni prodotti in serie dal fornitore stesso o da lui commercializzati e anche quando i beni, su richiesta del committente, subiscono variazioni o adattamenti per forma o dimensione, salvo il caso in cui non vi sia un impegno, da parte del fornitore, a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva. In tal caso viene a prevalere l'intuitus personae, nonché l'assunzione del rischio economico, elementi peculiari del contratto d'appalto; - di un contratto di appalto, quando l'assuntore si impegna a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse da quelli fabbricati in serie o commercializzati. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di considerare contratti di vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o faccia abitualmente commercio di questi prodotti.
 
I

Il Ragioniere

Ospite
Forse non mi sono spiegato bene. Vediamo di fare un esempio:
un'impresa che vende detersivi esegue in subappalto verso l'appaltatore principale un'attività rientrante nella sezione F (es. costruisce un fabbricato) - attività che svolge chiaramente una tantum visto che la sua attività principale è la vendita di detersivi.
Si applica o no il reverse charghe?
 
G

Gio.

Ospite
`Agenzia delle Entrate ha, di recente, chiarito che qualora il committente sia, ad esempio, un`impresa alberghiera o un professionista, il quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione dell`edificio in cui svolge l`attivita` (albergo o studio professionale), il meccanismo del ``reverse charge`` si applica solo nel caso in cui l`impresa appaltatrice affidi a sua volta i lavori ad un`impresa subappaltatrice, che operi nell`ambito della sezione F.
Invece, se il subappaltatore non opera nel quadro della sezione F, ma presta, ad esempio, attivita` di falegnameria (con codice 20.30.2 della sez. D), l`inversione non trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale messa in atto.
In conclusione, si ritiene, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, che il ``reverse charge`` si applichi comunque quando il subappaltatore operi nell`ambito di un codice F, mentre non assume rilevanza il codice di attivita` dell`appaltatore che, comunque, in genere, opera nel settore immobiliare (essendo appaltatore di lavori edili).
Intanto ora per complicarti la vita....ti do' un piccolo dubbio mio, fornitura e posa in opera niente Reverse Charge e fin qui Ok, ma se la posa in opera di quella fornitura la faccio fare ad altri con Cod.F?
Aspetto l'incontro in Confindustria del 15.02.2007 che con Ance dovrebbe rsolverci non pochi quesiti ed approfondimenti del caso.-
 
I

Il Ragioniere

Ospite
E' per questo che dico che si sono contraddetti da soli. Prima con la circolare hanno detto che le prestazioni rientranti nella sezione F potevano essere svolte anche in modo "non prevalente" o "non esclusivo"; poi invece dicono che il subappaltatore deve cmq rientrare nella sezione F (escludendo i falegnami).
Delle due l'una: o il settore edile è riferito alla prestazione, oppure è riferito all'impresa.
 
I

Il Ragioniere

Ospite
Per me se la posa in opera è fatta da una ditta diversa da quella che fa la cessione si dovrebbe applicare il r.c.: si tratta in ogni caso di un contratto d'opera.
 
Alto