Riporto la risposta già fornita al medesimo quesito:
come è noto, l'importo della indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata a regolare contribuzione previdenziale, come se per il periodo si sia prestata normale attività lavorativa, quindi ai fini dell'accredito contributivo va a coprire il periodo temporale a cui l'indennità è riferita ( questo è il motivo per cui l'inps riconosce, posticipando, la decorrenza della naspi dal termine del periodo di preavviso.
In mancanza di erogazione di tale indennità, non può operare il differimento in quanto il periodo dei 3 mesi non è coperto da contribuzione, che la penalizza sia per il calcolo che per la durata della Naspi;
Riguardo la segnalazione di mancato versamento dei contributi, non sono sorpreso che a oggi non c'è stata alcuna risposta, ritengo utile recarsi di persona c/o la sede Inps per avere notizie.
Saluti domenico