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contabilità ordinaria/semplificata

lella

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

alla fine non l'ho capito neanche io. L'attività artigiana è un'attività di servizi ed è sicuramente prevalente. La questione è: siccome la ditta non tiene una vera e propria contabilità separata posso guardare al solo limite dei 516.000 euro. Cerco di spiegarmi meglio quand'è secondo voi che si può dire che non c'è stata un'annotazione distinta dei ricavi...scusate, polto probabilmente non mi spiego bene....

...DICIAMO CHE NON CI SONO TANTI esempi concreti ..comunque in
una circolare esplicativa leggo quanto segue :

In prsenza di imprenditore il quale effettua contestualmente "prestazioni di servizi e attività commerciale" per valutare il tipo di contablità da adottare, occorre determinare l'ammontare "dei ricavi relativi all'attività esercitata prevalentemente".

ATTIVITA' MISTA SENZA DISTINZIONE DI RICAVI :

-qualora l'impresa abbia annotato i RICAVI SENZA ALCUNA DISTINZIONE (PRESTAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALE) SI considera prevalente attivita' commerciale con il limite di € 516.456,90.=
 

Bicia F

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

Spero che qualcuno riesca a rispondere al mio quesito:
Ho una ditta in contabilità semplificata che svolge due attività, una artigiana e una commerciale. L'attività prevalente è quella artigiana, mentre quella commerciale non raggiunge il 10% dei ricavi.
Ora la ditta in questione ha superato con l'attività prevalente i 309.874,14 euro, ma la somma delle due attività non supera i 516.456,90 euro.
La contabilità è unica, ma per ragioni di comodità si sono usate due diverse discrizioni in bilancio per le due attività e controllare le percentuali delle due attività. La ditta oltre alla sede in cui svolge l'attività artigiana, ha un'unità locale in cui svolge l'attività di commercio.
Per il 2009 devo passare la ditta in contabilità ordinaria e mensile?
Grazie in anticipo
riconfermo quanto già postato, ri-rispondendoti: anche se i complessivi ricavi nn superano i 516....(quindi a prescindere per intenderci) qualora i soli ricavi da prestazioni superino i 309...sei obbligato al passaggio in ordinaria a decorrere dal 1.1.2009. ciao, buona serata.
 

lella

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

scusate ma in giro ho trovato questo... ben vengano altre risposte per confronto. ciao
25-01-2007, 10.41.40 #7 (permalink)
Carlo Rossimani


Messaggi: n/a
Re: [HELP] passaggio da SEMPLIFICATA a ORDINARIA ?
>> > Per una ditta INDIVIDUALE quando scatta l'obbligo di passare dalla
>> > contabilità semplificata a quella ordinaria?
>> > Per limite di volume d'affari? Se sì, quale sarebbe questo limite?
>
>> 309.874,14 se esercente attività di prestazione di srvizi
>> 516.456,90 per le altre attività
>
> se trattasi di societa' artigiana che produce e vende i propri prodotti,
> trattasi di prestazione di servizi o altra attivita'?
> grazie

altre attività = produzione e vendita di merce
 

lella

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

Contabilità semplificata
Sono soggette al regime di contabilità semplificata, a prescindere dall'attività svolta, le imprese individuali esercitate anche sotto forma di imprese familiari e quelle collettive esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a dette attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti(50):

per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi, 309.874,14 euro
er le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi, quali la cessione di beni, 516.456,90 euro.
Nel caso di svolgimento contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi per essere considerate imprese "minori" varia a seconda che l'imprenditore tenga una contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività.

Nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto, il limite da prendere in considerazione è sempre di 516.456,90 euro.

Nel caso invece di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente, individuati con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi (quindi, se prevalente è l'attività di prestazione di servizi il limite è di 309.874,14 euro, altrimenti 516.456,90 euro).
L'ammontare dei ricavi va ragguagliato all'anno, in relazione ai mesi di esercizio dell'attività nell'esercizio precedente, oppure ragguagliando quelli presunti dichiarati in sede di apertura della partita Iva, ai mesi di apertura nell'anno.

La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti di ricavi, si protrae di anno in anno, salvo opzione per regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.
 

ats

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

mi pare di capire dal quesito posto che siamo nel caso di contabilità unica ...
dalle ultime due risposte però, mentre bicia ci conferma che il contribuente deve passare ad una contabilità ordinaria, lella ci dice che rimane in semplificata (perché si prende a riferimento il limite delle attività diverse dai servizi) ...
ho capito bene ??
scusate se faccio confuzione ...
 

lella

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

SI giusto.

Per questo , date le circostanze di "ragionevole" dubbio sull'interpretazione, sarebbe opportuno avere anche altri pareri . E' una casistica che quando ti trovi "nel mezzo" non sai che pesci pigliare, salvo adeguarti "alla lettera" , su quello che altre interpretazioni dicono ( limite 516 ), dato il caso prospettato si non contabilità separata.
 
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

Se gliel'avesse detto prima se ne sarebbero accorti anche gli altri.
Io trovo questa sua risposta, quantomeno, “azzardata” stante la non conoscenza dell'elemento fondamentale: quello dell'annotazione dei ricavi. E non si conosce giacché Lei ha glissato, per ben due volte, la domanda di coccinella: “Il mio quesito è quando devo considerare distinta l'annotazione dei ricavi?”.

Trattasi di impresa mista che potrebbe non registrare in contabilità (registro delle fatture ovvero dei corrispettivi) i ricavi con codici diversi ( uno per i servizi e l'altro per le vendite). Nel detto caso rimarrebbe nel regime contabile semplificato anche per il 2009 non avendo superato il limite dei compensi di 516.456,90.

Quindi, ove “coccinella” volesse rimanere in semplificata per il 2009 basterebbe codificare con unico codice, magari “ricavi per vendite e servizi”, tutti i corrispettivi conseguiti.

Come vede bastava solo qualche rigo...

Io mi fermo qui, scendo alla prossima fermata.
Quando crescerà imparerà tante altre cose... a buon intenditor...
 
Ultima modifica:

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

copio ed incollo,
"
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora
i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di € 309.874,14,
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 516.456,90, per le
imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla
tenuta della contabilità ordinaria.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
diverse dalle prestazioni di servizi.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività è necessario in primo luogo classificare le attività svolte (come prestazione di
servizi o come altre attività di impresa), successivamente stabilire qual è l’attività
prevalente tra quelle esercitate e se per essa sia stato superato il limite di ricavi fissato
dalla norma per l’adozione del regime di contabilità semplificata e, infine, verificare se​
risulta superato il limite massimo di ricavi per rientrare in tale regime contabile."

ciao..


 

Bicia F

Utente
Riferimento: contabilità ordinaria/semplificata

io ritengo che postare: per ragioni di comodità si sono usate due diverse discrizioni in bilancio per le due attività e controllare le percentuali delle due attività. significhi automaticamente annotare i ricavi separatamente...e quindi...
solo qualora nn siano annotati separatamente, una volta verificato che la sua ditta attui sia le prestazioni di servizi quanto altre attività, l’unico limite da verificare per la tenuta della contabilità semplificata/ordinaria era quello dei 516...euro.
rimango sulla mia ipotesi, ri-riconfermando la periodicità iva a cadenza mensile.
ciao a tutti, buona giornata.
 
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