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Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

ezechiele

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

Buonasera a tutti, con permesso...
inizierei insinuando un dubbio che potrebbe stravolgere alcune certezze:
secondo una certa teoria la fornitura non è un subcontratto. La legge si applica ai subappaltatori e ai subcontraenti. Non ai semplici fornitori. Ben inteso, questi (a mio parere) andrebbero sempre pagati da conto dedicato, ma senza cup e senza che gli altri obblighi a cascata gravino su di loro.
Che ne pensate?
 

Gio.

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

La ragionerei cosi':
l'art 3 della legge 13/08/2010 n.136 prevede che gli appaltatori,i subappaltatori,i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici interessati ai lavori,ai servizi ed alle forniture pubbliche devono al fine di assicurare tracciabilita' dei flussi finanziari dedicare il c/c.-
Ora e' pur vero che la fonitura non e' un subcontratto ma l'appaltatore a monte se per esguire la lavorazione in appalto ha bisogno di acquisti di materiale la finalita' e' legata alla realizzazione delle opere contenute in quell'appalto pubblico ed il "Comune" in questione ha l'onere di procurarsi il numero commessa chiamato CUP che deve essere riportato in tutti i BB che effettuera' all'appaltatore, ma anche nei contratti e nei bonifici che l'appaltatore fara' con i suoi subappaltatori e fonitori nonche' dando tracciabilita' su C/C dedicato alle operazioni finanziarie.-
 

ezechiele

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

Il punto è proprio questo. Se si accetta che la fornitura non è un subcontratto, il soggetto che effettua questa fornitura è svincolato dagli obblighi di tracciabilità. Ciò non costituisce una novità di poco conto. Facciamo un esempio. Io vinco un appalto per realizzare una mensa scolastica. Sottoscrivo il contratto con l'ente con le famose clausole, comunico c/c dedicato e generalità.... Chiedo cup, lo ricevo.
Vado dal fornitore di materiale edile per comprare, poniamo, lastre in cartongesso e mattonelle. Dovrei, se si assume che questa fornitura è un sub contratto:
- chiedere conto dedicato al fornitore;
- fargli sottoscrivere le clausole;
- indicare cup su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ordini) che riguardano la sua fonitura;
Lui dovrebbe comunicare generalità .... alla SA + conto dedicato.
Lo stesso dovrei fare con l'enoteca che mi fornisce zucchero, caffé, acqua.
Se si assume che la mera fornitura non è sub contratto mi devo solo limitare a pagare da conto dedicato.
Siete d'accordo?
 

TIF72

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

La mia domanda è questa:il denaro contante si intende abolito SOLO per ciò che riguarda le commesse pubbliche o anche per tutto il resto... ad es. pagamento in contanti di rifornimento di gasolio/benzina per automezzi/autovetture aziendali...è sempre possibile pagare in contanti vero??
-------------
Tiziano, non getterei i remi in barca nulla e' ancora perduto, sembra da Fonti Confindustria che venga ripristinato, cmq sia il pagamento in contanti per commesse private per piccole spese rimane,certo che si.-
Una buona serata,ciao.-
:sun:
Grazie Gio! Ci faranno impazzire:confused:..... Buona giornata..
Tiziano
 

sergiuse

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

:yes2:
Grazie per il parere.
Anche io pensavo che il mio fornitore non dovesse darmi alcunchè( dei dati del c/c ecc.), però altri mi consigliavano di inviare le richieste .
Certamente capisco la tracciabilità per i pagamenti legati al CUP e perciò all'appalto, ma che anche i miei fornitori (miei non dell'ente appaltante) dovessero attenersi al c/c dedicato e alla comunicazione delle persone che operano sul menzionato c/c mi pareva strano...
Speriamo arrivino comunicazioni ANCE ecc.. a chiarimento di questa norma per ora un po' consufa.-
Grazie ancora per l'attenzione prestatami.
 

ezechiele

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

Da prendere con le pinze, il mio parere... si aspettano con ansia interventi più autorevoli. Spesso la risposta che si ottiene spiegando la legge ai fornitori è la seguente: "Vatti a prendere la roba da un'altra parte..." Già il fatto di non doverli coinvolgere in tutta la trafila sarebbe da accogliere con sollievo..
Ma chi ci conferma, chi ci conforta?
 

Gio.

Utente
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L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 8 del 18/11/2010 fornisce indicazioni applicative in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di cui alla L. 136/2010.

Si ricorda che la citata L. 136/2010, recante il «Piano straordinario contro le mafie», come modificata dal D.L. 187/2010, ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, ad esclusione dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, vvero quelli riguardanti tributi.

La determinazione in commento tratta gli ambiti di applicazione della tracciabilità, fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.
Nello specifico il citato D.L. 187/2010 (in vigore dal 13/11/2010) prevede che tutti i contratti stipulati prima del 07/09/2010 siano adeguati entro il 07/03/2011, a pena di nullità assoluta, inserendo apposita clausola sulla tracciabilità. Dal momento che dopo il 07/03/2011 i contratti sprovvisti di clausola saranno nulli, l'Autorità suggerisce di integrare i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi, e fornisce in allegato alla determinazione gli schemi della clausola sulla tracciabilità da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore e nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente.
Una buona serata.-:sun:
 

Gio.

Utente
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Da prendere con le pinze, il mio parere... si aspettano con ansia interventi più autorevoli. Spesso la risposta che si ottiene spiegando la legge ai fornitori è la seguente: "Vatti a prendere la roba da un'altra parte..." Già il fatto di non doverli coinvolgere in tutta la trafila sarebbe da accogliere con sollievo..
Ma chi ci conferma, chi ci conforta?

Secondo quanto previsto nel d.l. n. 187/2010, con il termine “contratti di subappalto” si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine “subcontratti”, si intenda l’insieme più ampio dei contratti derivati dall’appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all’articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).
Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il d.P.R. 2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all’articolo 1, precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
Saluti.-
 

boh

Utente
Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010

Buongiorno, spero che possiate chiarirmi un dubbio. Come va interpretato il fatto che la comunicazione di conti esistenti deve essere fatta entro 7 giorni "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica"?
Ancora meno chiara è l'interpretazione che ne viene data, ovvero: "Si deve, peraltro, ritenere che il termine “utilizzazione” sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica".
Perchè non è ipotizzabile ? Io potrei aver già utilizzato il conto per altre commesse pubbliche, oppure potrei aver pagato un fornitore per materiale relativo alla commessa oggetto della comunicazione. Temo di non aver capito niente...illuminatemi per favore.
Saluti
 
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