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NUCLEO FAMILIARE 2021: DA CHI È COMPOSTO ?

Nucleo familiare 2021: da chi è composto ?

Nucleo familiare: cosa si intende secondo la normativa in vigore; le differenze con lo stato di famiglia La definizione ai fini ISEE e degli assegni familiari

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Il  nucleo familiare  è  comunemente considerato un sinonimo di "famiglia" e indica un insieme di persone che condividono  il domicilio o la residenza  solitamente legate da vincoli affettivi o di parentela e che condividono le risorse economiche.

Questa visione non è sempre  esatta dal punto di vista del diritto civile e infatti il concetto di nucleo familiare puo avere significati diversi a seconda della legge che si applica Per questo si usa dire nucleo familiare ai fini ISEE o ai fini dell’assegno familiare.  I componenti possono essere diversi e tali  differenze  sono molto rilevanti nella pratica.

Vedi ad esempio Cosa si intende per nucleo familiare ai fini del bonus vacanze?

Nucleo familiare  e Stato  di famiglia 

Il nucleo familiare  può non  corrispondere alla famiglia anagrafica , che  è l’insieme di persone che convivono, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o affettivo. Nello "Stato di famiglia" il certificato  rilasciato dall’Anagrafe  del Comune, compaiono i componenti della famiglia anagrafica.

Se non esiste nessuno dei vincoli sopra elencati  ad esempio nel caso di coinquilini per motivi di lavoro che  condividono le spese di affitto,  i soggetti possono avere  diversi  stati di famiglia  che fanno capo  allo stesso indirizzo. E’ necessario dichiararlo al proprio Comune .

Di norma, i soggetti che  rientrano nel nucleo familiare sono 

  • le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3 c. 1 DPCM 159/2013);
  • il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3 c. 2 DPCM 159/2013);
  • i figli minori d’età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono; art. 3 c. 4 DPCM cit.);
  • i figli maggiori d’età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5 DPCM cit.);
  • le persone (art. 433 c.c.) che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico (art. 12 c. 2 lett. d, TUIR).

Sul concetto di  familiari a carico  vale la pena ricordare che  che 

  • Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
  • Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sul tema leggi  anche:  "Quali sono familiari fiscalmente a carico 2021"

Il nucleo familiare  ai fini Isee

L’ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito  per  confrontare  la situazione economica delle famiglie. Certifica un valore   calcolato sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. Viene certificato dall'INPS   sulla base di una dichiarazione la DSU relativa agli aspetti sopracitati  effettuata dal capofamiglia a nome degli altri componenti .

Al disotto di determinate soglie, la certificazione ISEE  garantisce ai nuclei più svantaggiati l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali   Il nucleo familiare Isee  puo non coincidere con il nucleo della famiglia anagrafica.

L’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica  di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.

Nucleo familiare: le regole sui coniugi 

  • I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello  stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
  • I coniugi che hanno residenze diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare ma devono scegliere di comune accordo a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare.
  • Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra   persone dello stesso sesso.
  •  il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia  solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

Figli minorenni e minori affidati

  • Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se a  carico IRPEF di altre persone (ad esempio dell’altro genitore).
  • Nel caso in cui il figlio minorenne non sia residente con nessuno dei due genitori ma, ad esempio, con i nonni,l’INPS, nella FAQ 31 del 6/9/2016, ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente  dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in  assenza di provvedimento di affido i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori 
  •  il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Nel caso di figlio minorenne coniugato si applicano le regole dei coniugi 

Figli maggiorenni conviventi e non conviventi

  • fanno parte del nucleo familiare del genitore i figli maggiorenni che convivono , oppure  anche se non conviventi con i genitori, ma  a loro carico ai fini  IRPEF  non conoiugati e senza  figli.
  • Il figlio maggiorenne coniugato e/o con figli, infatti, anche se a carico IRPEF di altre persone, fa nucleo a sé,
  • Naturalmente il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico fa nucleo a sé.

Caso particolare Nucleo ristretto 

Il nucleo ristretto del modello ISEE è determinato dai seguenti componenti del nucleo familiare:

  1. beneficiario della prestazione richiesta;
  2. eventuale coniuge;
  3. eventuali figli minorenni (il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario);
  4. eventuali figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli.

Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.

Le novità della legge sul reddito di Cittadinanza:

A partire  dal 29 gennaio 2019, ai fini del reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni agevolate:

  1. i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuino a risiedere nella stessa abitazione. 
  2. il figlio maggiorenne che non abita con i genitori fa ugualmente parte del nucleo familiare se di età inferiore a 26 anni, è a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha prole.

Nucleo familiare   ai fini degli assegni familiari e ANF 

Secondo quanto chiarito dall’INPS, il nucleo familiare ai fini dell’attribuzione degli ANF (assegni per il nucleo familiare) è  composto, oltre che dal  richiedente lavoratore o titolare della pensione, da: 

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

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