Sono obbligatoriamente iscritti alla CNPR:
Per loro è previsto il pagamento di Contributi minimi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità) con le seguenti modalità:
alle seguenti scadenze fisse:
Per l'emergenza COVID 19, la scadenza del 16 aprile è rimasta invariata ma il pagamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 31 maggio in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di cui la prima pagata entro il 31 maggio (1° giugno in quanto il 31 è una domenica), senza applicazione di interessi né di sanzioni.
Le altre scadenze da ricordare:
Ricordiamo che gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari ad € 105.215,15. La nuova normativa prevede la facoltà, da indicare annualmente con il modello A/19, di pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore a euro 105.215,15.
E’ dovuto un contributo minimo pari a € 3.202,76.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo, versano il 50% dell’importo.
I pensionati, se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, ovvero la riduzione opera per l’anno di iscrizione e per i sei anni successivi e comunque non oltre quello del compimento del trentottesimo anno di età, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo pari ad € 504,00.
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un contributo minimo pari ad € 797,54. ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del commercialista. La parte di contributi previdenziali sulla quale non è possibile effettuare la rivalsa, nel caso di volume d’affari inferiore alla quota minima, può essere dedotta dal reddito complessivo. Sul compenso spettante per ogni trasmissione telematica via Entratel non deve essere applicata la maggiorazione del 4%.
Contributo di Maternità
Il contributo di maternità per gli anni 2019 e 2020 non è dovuto.
Modalità di pagamento e compilazione F24
I contributi si pagano :
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
TABELLA DI RIEPILOGO
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI | ||||
CONTRIBUTO | IMPORTI | ALIQUOTA | DICHIARAZIONE | SCADENZE |
Soggettivo
| Minimi | Dal 15% al 25% fino a 105.215,15 euro | Entro il 31/07/2020 |
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
Saldo eccedenze entro il:
Per i contributi minimi 20% entro il:
|
3.202,76 | ||||
Soggettivo supplementare | 504,00 euro | 0,75% sul reddito professionale netto | ||
Integrativo
| 797,54 euro | 4% | ||
Maternità
| Non è dovuta per gli anni 2019 e 2020 |
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