I beni esclusi dalla comunione legale, sui quali cioè ciascun coniuge conserva la titolarità e dei quali è quindi proprietario anche dopo lo scioglimento della comunione, sono:
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tutti i beni acquistati prima del matrimonio o sui quali il coniuge conserva un diritto reale di godimento;
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i beni acquistati per donazione o successione (tranne i casi in cui nel singolo atto di liberalità venga specificato che devono rientrare nella comunione);
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i beni o le somme ottenute a titolo di risarcimento danni, la pensione attinente alla perdita parziale e totale della capacità lavorativa;
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tutti quei beni che servono all’uso personale e professionale del coniuge e che pertanto non si prestano ad un godimento comune da parte di entrambi;
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infine i beni acquisiti col prezzo del trasferimento degli stessi beni personali o con il loro scambio.