La comunione legale non è un regime inderogabile in quanto lo scopo della legge è che la comunione stessa sia quanto più possibile frutto di concorde volontà dei coniugi; ad essa infatti si può derogare, su scelta degli stessi coniugi, attraverso la stipulazione di convenzioni con le quali è possibile prevedere che taluni beni restino di proprietà esclusiva di ciascuno.
Tali convenzioni si possono fare in qualunque momento, prima, all’atto o dopo il matrimonio, modificando così qualsiasi scelta implicita o esplicita precedentemente operata.