I casi obbligatori in cui l’Iva deve essere applicata separatamente sono i seguenti elencati all'articolo 36 del Dpr 633/72:
- se il soggetto esercita contemporaneamente attività di impresa e attività di lavoro autonomo
- quando l’attività di commercio al minuto con il metodo della ventilazione, è esercitata contemporaneamente ad altre attività. Questa regola non vale per le attività accessorie alla vendita al dettaglio che sono attratte nel regime dell’attività principale.
- se si esercita una attività agricola, rientrante nel regime speciale, con altre attività;
- attività di spettacolo, giochi e intrattenimenti pubblici con calcolo dell’imposta e detrazione forfetaria.