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REGIME IVA PER GLI ETS: FORFETTARIO OBBLIGO O OPZIONE?

Regime IVA per gli ETS: forfettario obbligo o opzione?

OdV e associazioni di promozione sociale: rinvio all'1.1.2025 entrata in vigore disciplina IVA enti associativi e passaggio dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione

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Il Decreto Milleproroghe (DDL di conversione del DL 215/2023) ha rinviato l’entrata in vigore della disciplina IVA degli enti associativi (art. 5, comma 15-quinquies del D.L. 146/2021, conv. in L. 215/20219) ed il passaggio dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione (per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci da parte degli enti non commerciali) al 1° gennaio 2025

Resta ferma, la facoltà delle organizzazioni di volontariato, ODV, e delle dele associazioni di promozione sociale, APS, che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad un anno, non superiori a euro 65.000, di optare dal 1° gennaio 2024 per l’applicazione,  ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, del regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, L. 190/2014

In alternativa, per tali enti – indipendentemente se i ricavi superino o meno il plafond dei 65.000 euro – resta in vigore il regime forfettario di cui alla legge 398/91, che riguarda sia l’IVA che l’IRES.

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1) ETS: il passaggio delle operazioni dall’esclusione o imponibilità IVA all’esenzione

L’ambito di applicazione dell’esenzione IVA non è esattamente sovrapponibile a quello del previgente regime di esclusione da imposta. In alcune ipotesi la norma di esenzione è più stringente di quella di esclusione, con la conseguenza che alcune operazioni attualmente escluse da IVA diventeranno IVA imponibili, in altre ipotesi è più ampia di quella di esclusione, alcune operazioni attualmente IVA imponibili potranno fruire di un regime IVA di esenzione. Si sono riepilogate le diverse ipotesi nel seguente schema di sintesi:

Dal 1° gennaio 2025 rientrano nel campo di esenzione dell’imposta

 

Operazioni prima escluse dal campo IVA :

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;

2) le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche;

3) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale, ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.

 

Nuove operazioni, comma 4, articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972:

1) Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lette. E), della legge 25 agosto 1992, n. 287), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa nei confronti di indigenti.

 

Operazioni imponibili fino al 1° luglio 2024 ( che con la novella normativa potranno fruire del regime di esenzione):

1) Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (diverse da soci, associati o partecipanti) che esercitano lo sport o l’educazione fisica;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (e non più solo da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali) a loro esclusivo profitto


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2) Ets e Regime IVA ex legge 190/2014: opzionabile o obbligatorio?

Recentemente si era posto il dubbio – lecito, vista la non facile stratificazione normativa in cui tali enti devono districarsi – se il regime IVA disciplinato dalla legge n. 190/2014 fosse obbligatorio per gli ETS che abbiano conseguito ricavi inferiori ai 65.000 euro, come sopra esposto. 

Sul punto, è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in data 5 dicembre 2023 (seduta 209) rispondendo ad un’interrogazione parlamentare in tema di regime fiscale delle liberalità a favore degli ETS, ha chiarito come “nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con volume d'affari non superiore a sessantacinquemila euro, a partire dal 1° gennaio 2024 possono avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfettari dall'articolo 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Di conseguenza non sussiste alcun obbligo ma resta piena possibilità di scelta tra i due regimi IVA. 

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3) Regime IVA per gli ETS: sintesi

ODV e APS 

  • che integrano i requisiti della L. 190/2014 e scelgono di optare per il regime forfettario (al pari dei lavoratori autonomi in regime forfettario): 
    • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA e senza operare la detrazione sulle fatture di acquisto;
    • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni e liquidazioni periodiche
    • saranno comunque tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
    • restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
  • In alternativa, possono aderire al regime della L. 398/91 che ai fini iva per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali", applicano le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento e spettacolo – art. 74, c. 6, DPR 633/1972. L'Iva da versare verrà determinata sottraendo all'Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari a:
    • il 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (incluse attività di sponsorizzazione e pubblicità),
    • 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche.

La tassazione ai fini Iva avviene applicando il principio di competenza. L'Iva dovuta va versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24.Fuori dai regimi precedenti, in alternativa sceglie di optare per l’opzione di esenzione degli adempimenti IVA

  • In ultimo, al di fuori dei regimi speciali, l’ente può esercitare l’opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis DPR 633/72, rinunciano al diritto di detrazione dell’IVA, sono esonerati dalla comunicazione degli adempimenti LIPE e dalla presentazione della dichiarazione annuale.
ETS con ricavi inferiori a 65.000 euroETS con ricavi superiori a 65.000 euro, ma non superiori a 400.000 euroDispensa adempimenti iva (per i soggetti che effettuano operazioni esenti)
Regime forfettario ex legge 398/91 oppure regime ex legge 190/2014Regime IVA (e IRES) Legge 398/91Opzione art. 36-bis, DPR 633/72

Si ricorda comunque che, il quadro normativo fiscale di riferimento per gli ETS cambierà poi radicalmente quando entrerà pienamente in vigore il Titolo X del Codice di Terzo settore, a seguito dell’autorizzazione UE. 

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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