Con l'approssimarsi della prima scadenza del 31 marzo 2023 per il perfezionamento di alcune delle misure previste dalla Tregua fiscale, facciamo il punto sulle scadenze da segnare in calendario.
Come sappiamo, la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Tra queste, assumono una particolare rilevanza, le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ovvero quelle riguardanti:
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
- la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d Rottamazione quater) (commi 231 e 252)
- la Definizione agevolata degli avvisi bonari (delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) (commi da 153 a 159)
- il Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
- la Definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- la Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
- la Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
- e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
In questo breve approfondimento, facciamo il punto sulle scadenze da ricordare di alcune delle principali misure agevolative, segnalando i nostri documenti di approfondimento e utili tool per effettuare i calcoli.
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1) Regolarizzazione delle violazioni formali
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173).
Tra le altre misure della “tregua fiscale”, viene stata prevista la possibilità di regolarizzare gli errori formali, misura già nota dell’ordinamento in quanto vista già diversi anni fa. Viene difatti reintrodotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini:
- dell'Iva, dell'Irap,
- delle imposte sui redditi,
- delle relative addizionali e imposte sostitutive,
- nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte
- e dei crediti d’imposta
- e sul relativo pagamento dei tributi.
se commesse fino al 31.10.2022.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la rimozione delle irregolarità od omissioni
- e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 marzo 2023
- e la seconda entro il 31 marzo 2024.
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Le date da ricordare pertanto sono le seguenti:
Definizione delle violazioni formali | |
31/10/2022 | Ultimo giorno utile per la commissione delle violazioni formali definibili |
31/03/2023 | Pagamento 1^ rata definizione delle violazioni formali |
31/03/2024 | Pagamento 2^ rata definizione delle violazioni formali |
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2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178).
La norma consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione 31 marzo 2023 o anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata smpre il 31 marzo.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.
Le date da ricordare sono le seguenti:
Ravvedimento speciale | |
31/03/2023 | Pagamento Rata unica / 1^ rata ravvedimento speciale (MAX 8 rate trimestrali di pari importo) |
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3) Definizione agevolata delle liti pendenti
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).
La norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione varia in funzione:
- del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;
- della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni), con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno.
Le date da ricordare sono le seguenti:
Definizione agevolata delle controversie tributarie | |
01/04/2023 | Decorrenza versamento prima rata (rateazione ammessa se l'importo complessivo dovuto è superiore a 1.000 euro) |
30/06/2023 | Presentazione istanza di definizione agevolata E versamento rata unica o prima rata (MAX venti rate trimestrali) |
31/07/2023 | Sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono entro tale data |
30/09/2023 | Scadenza 2^ rata |
20/12/2023 | Scadenza 3^ rata |
31/03/2024 | Scadenza 4^ rata |
Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno | |
31/07/2024 | Termine notifica eventuale diniego di definizione, impugnabile entro 60 gg. innanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia |
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4) Rottamazione quater
Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 231 a 252).
La misura prevede la definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, e consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Sul sito dell'Agenzia-Riscossione è possibile richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2023.
Di seguito le date da ricordare.
Rottamazione "quater" | |
30/04/2023 | Dichiarazione all'Agente della riscossione di adesione alla rottamazione, indicando il numero di rate prescelto per la dilazione, fino a un MAX di 18 rate |
Entro la medesima data la dichiarazione originaria può essere eventualmente integrata | |
31/07/2023 | 1^ rata - 10% somme dovute |
30/11/2023 | 2^ rata - 10% somme dovute |
28/02/2024 | 3^ rata |
31/05/2024 | 4^ rata |
30/11/2024 | 5^ rata |
Il versamento rateale prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno |
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5) Adesione agevolata e Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 179 a 185).
La norma consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
In particolare, sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
Le date da ricordare per l’adesione agevolata e la definizione agevolata dei PVC:
Adesione agevolata e definizione agevolata dei PVC | |
31/03/2023 | Dato entro la quale devono essere consegnati i PVC/notificati gli atti impositivi |
Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della definizione agevolata | Versamento rata unica o 1^ rata (MAX 20 rate trimestrali di pari importo da versare l'ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della 1^ rata) |
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