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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI AI SOCI

Associazioni professionali: la tassazione dei dividendi ai soci

Modalità di tassazione dei dividendi erogati ai soci di associazioni professionali. Chiarimenti con risposta a interpello delle Entrate

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Ai fini fiscali i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice e, in tale momento i dividendi sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente (art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124).

Con la Risposta a interpello 4 ottobre 2022, n. 486/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime fiscale si applica anche per i dividendi di cui è deliberata la distribuzione a favore di associazioni tra professionisti.

Ne deriva che i dividendi distribuiti da una società devono essere tassati da quest’ultima, in qualità di sostituto d’imposta, con il meccanismo della ritenuta alla fonte.

MODELLO GIURIDICO

CRITERI DI TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI

MODALITA DI TASSAZIONE DEGLI UTILI

società semplice/società in nome collettivo/società in accomandita semplice

Trasparenza *

  • la quota imputabile ai soci persone fisiche della società che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato soggiace a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%;
  • la quota imputabile ai soci persone fisiche della società che siano fiscalmente non residenti è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ove applicabili.

associazione professionale

Trasparenza *

  • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’associazione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato soggiace a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%;
  • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’associazione che siano fiscalmente non residenti è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ove applicabili.

*il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione.

1) Imputazione per trasparenza degli utili alle società semplici

Ex art. 5, comma 1, del T.U.I.R. approvato con il D.P.R. n. 917/1986, n. 917, i redditi delle s.s., nonché delle s.n.c. e delle s.a.s., residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio a prescindere dalla percezione e in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

Inoltre, le quote di partecipazione agli utili si presumono commisurate al valore dei conferimenti dei soci.

Tuttavia, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di costituzione o altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta possono stabilire una misura differente (se nell’atto costitutivo non è quantificato il valore dei conferimenti, le quote si presumono uguali).

Vale, pertanto, il principio dell’imputazione per trasparenza.

2) Estensione del principio della trasparenza alle associazioni professionali

Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate ai fini fiscali alle società semplici ex art. 5, comma 3, lettera c), del T.U.I.R..

In considerazione della natura personale della prestazione degli associati nell'ambito di un'associazione professionale, diversamente da quanto si verifica nelle società semplici, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto a posteriori.

In pratica, è consentito redigere la scrittura di attribuzione dei dividendi fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione e, quindi, anche dopo la data di incasso dei dividendi da parte dell'associazione, con effetto sulla ripartizione dell'utile cui la dichiarazione si riferisce.

3) Nuovo regime fiscale degli utili delle società semplici e delle associazioni professionali

L’art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, innovando la disciplina in materia, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alla società semplice residente si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con applicazione del corrispondente regime fiscale.

Al momento in cui i dividendi sono corrisposti alla società semplice, i dividendi sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

Fiscalmente, gli effetti del nuovo regime sono due:

  • gli utili non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice o dell’associazione professionale;
  • la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci.

Pertanto, la quota imputabile ai soci persone fisiche della società/associazione fiscalmente residenti nel territorio dello Stato è assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 32-quater, comma 1, lettera c), del D.L. n. 124/2019, mentre la quota imputabile ai soci persone fisiche della società/associazione fiscalmente non residenti è tassata mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (art. 27, comma 3, primo periodo, del D.P.R.

n. 600/1973 e art. 32-quater, comma 1, lettera c-ter), primo periodo, del D.L. n. 124/2019) ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni se applicabili.

4) Criteri di identificazione ai fini fiscali dei soci/associati

Nel caso delle società semplici, l'accordo modificativo delle quote di partecipazione agli utili rileva fiscalmente solo se è redatto in data precedente l'inizio del periodo d'imposta. 

Viceversa, nel caso delle associazioni professionali, l'eventuale scrittura di modifica delle quote di partecipazione agli utili può essere redatta nello stesso periodo d'imposta di incasso dei dividendi ed anche subito prima di tale riscossione e va comunicata alla società erogatrice dei dividendi secondo quanto ha chiarito l'Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 486/E/2022.

Va segnalato che il nuovo regime fiscale non coinvolge la distribuzione agli associati degli utili prodotti dall'associazione, che siano diversi dai dividendi ad essa erogati dalla società istante, per i quali rimangono valide le regole di determinazione per trasparenza stabilite dall’art. 5 del T.U.I.R..

5) Adempimenti dichiarativi delle società nei confronti degli associati

Con riferimento ai dividendi erogati alle associazioni professionali, la società erogatrice provvede a compilare:

  • il modello 770 sulla base delle informazioni ricevute dall'associazione in relazione al periodo di imposta in cui sono stati erogati i dividendi all'associazione, inserendo il dato complessivo dei dividendi pagati nel periodo di imposta e i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato nei cui confronti gli utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche se in misura convenzionale;
  • la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati agli associati non residenti che hanno percepito utili assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per permettere loro di ottenere nel Paese di residenza – quando previsto – il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. 
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