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IRPEF 2012: SECONDO O UNICO ACCONTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Irpef 2012: secondo o unico acconto entro il 30 novembre

Manca meno di un mese ormai al tradizionale appuntamento del 30 novembre per il pagamento del secondo o unico acconto Irpef 2012. Ai fini del calcolo bisogna tenere presente la riduzione dal 99% al 96% dell’acconto Irpef, stabilita con il Dpcm del 21.11.2011.

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Il versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto Irpef 2012 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando il codice tributo 4034. A differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili, mentre è ammessa la compensazione.
Sono chiamati alla cassa in genere tutti coloro che dall’Unico PF 2012 risultano debitori d’imposta, ma anche coloro che pur essendovi obbligati non hanno presentato la dichiarazione. In quest’ultimo caso la base su cui calcolare l’acconto sarà data dal reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato. 

1) Storico o previsionale

In generale, si calcola la misura dell’acconto in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico PF 2012 (c.d. metodo storico) in particolare, per l’acconto Irpef, al rigo "Differenza" del mod. UNICO PF 2012.
Questa modalità però va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, con il c.d. metodo previsionale, ossia stimando l’imposta dovuta per il 2012. In genere il metodo previsionale viene utilizzato se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è questo infatti il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:

  • effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
  • oppure addirittura non effettuare alcun versamento.

Questo secondo procedimento è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.
 

2) Secondo o unico acconto entro il 30 novembre

La scadenza del 30 novembre può riguardare sia coloro che hanno già versato il primo acconto a luglio (o ad agosto con la maggiorazione), sia coloro che non hanno ancora versato alcunché per il 2012. Infatti, una volta stabilito che l’acconto è dovuto (quindi se al rigo RN 33 di Unico PF 2012 è indicato un importo pari o superiore a € 52), questo va versato:

  • in unica soluzione entro il 30.11.2012 se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate (di cui la seconda entro il 30 novembre) se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.
     

3) Il differimento del 3% dell’acconto Irpef 2012

Il DPCM 21.11.2011 ha previsto la riduzione (differimento) del 3% dell’acconto IRPEF 2012, da applicarsi esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.
In sede di versamento dell’eventuale primo acconto bisognava invece considerare l’ordinaria misura del 99%.
La differenza di 3 punti percentuali, usufruita ora in sede di secondo acconto, sarà versata nel 2013 in sede di saldo.

4) Come calcolare l’acconto

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2012 va determinato prendendo come riferimento il valore indicato al rigo RN33 “Differenza” del mod. UNICO 2012 PF, e a tale importo va applicata:

  • la percentuale del 96%, se è dovuto l’acconto in unica soluzione;
  • la percentuale del 96% meno l’acconto corrisposto a titolo di prima rata, se è dovuta la seconda rata dell’acconto (la prima versata al 9.7.2012 o al 20.08.2012 sarà stata pari al 39,6%, cioè 40% del 99%).
     
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