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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2010: TERZA ED ULTIMA RATA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2012

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2010: terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2012

I contribuenti che hanno scelto di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, hanno tempo fino al 31 ottobre 2012 per il versamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva.

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La Legge Finanziaria 2010 aveva riaperto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010 non in regime di impresa. Veniva consentita, cioè, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2010 non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, in modo da aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto e ridurre così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
La rivalutazione comportava il pagamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali.
Per chi ha scelto il versamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, il 31 ottobre 2012 scade il termine per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2010.
 

1) Il versamento dell’imposta sostitutiva

Il perfezionamento della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2010 richiedeva il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva e la redazione e l’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, di una perizia giurata di stima del valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2010, adempimenti che dovevano entrambi essere effettuati entro il 2 novembre 2010 (il termine ordinario del 31.10.2010 cadeva di domenica ed il 01.11.2010 era festivo), pena la perdita della possibilità di rivalutazione.
L’imposta sostitutiva poteva, comunque, essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate, da effettuarsi annualmente alla scadenza del 31.10.
In particolare, per chi ha scelto il versamento rateale:

  • la 2a rata doveva essere versata entro il 31.10.2011 + interessi 3% annui calcolati dal 31.10.2010;
  • la 3a rata deve essere versata entro il 31.10.2012 + interessi 3% annui calcolati dal 31.10.2010.

Per chi ha scelto il versamento dell’imposta sostitutiva da rivalutazione in forma rateale, quindi, il 31 ottobre 2012 scade il termine per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2010.
 

2) Le aliquote

L’aliquota da applicare all’imposta sostitutiva è pari al:

  • 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate;
  • 2% per le partecipazioni non qualificate.

Tale aliquota va applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.
 

3) Compilazione dell’F24

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • 8055 per le partecipazioni;
  • 8056 per i terreni.

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno di possesso dei beni, per cui “2010” nel caso di specie.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere portata in compensazione nel modello F24 con eventuali crediti disponibili.
 

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Commenti

Alessandro - 12/10/2012

Rivalutazione aree edificabili. Per il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva deve essere considerato l'interesse semplice del 3% per 2 anni oppure l'interesse composto sul montante della seconda rata aumentato del 3% per un ulteriore anno (il secondo)? Esistono idee contrastanti circa il metodo di calcolo, c'è chi sostiene di calcorare il 3% per un anno (2 rata) e il 3% per due anni (terza rata), c'è invece effettua il calcolo della terza rata con la formula dell'interesse composto M.r.t diviso 100. dove sta la verità?

Sergio - 25/10/2012

Ho anche io lo stesso problema. Interesse semplice o interesse composto?

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