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IMU ABITAZIONI - LA CIRCOLARE 3 DF 2012

IMU ABITAZIONI - La circolare 3 DF 2012

Uscita venerdì la circolare nel Ministero con tutti i dettagli sulla nuova imposta sugli immobili IMU. Vediamo le regole applicabili alle abitazioni.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricordiamo innazitutto che sono soggetti all’imposta municipale Unica IMU sugli immobili, istituita dal decreto 16/2012 "SalvaItalia" convertito nella legge 44/2012 :

  • i proprietari
  • i titolari di diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso
  • i locatari degli immobili concessi in locazione finanziaria,
  • gli ex coniugi affidatari della casa coniugale.

1) Le aliquote IMU e le detrazioni, il calcolo e i versamenti

Per calcolare l'imposta sui i fabbricati abitativi (categoria catastale A, esclusi gli A10) e per gli immobili C/2 (ad esempio cantine e soffitte), C/6 (come i box auto) e C/7 (tettoie) la rendita catastale va moltiplicata per 168  al fine di ottenere la base imponibile.  Su questo importo si applica l’aliquota del tributo, che viene decisa dal Comune in cui si trova l ’immobile, entro i vincoli fissati dalla legge. In particolare

per l’abitazione principale e le sue pertinenze (una per categoria catastale – C/2, C/6 e C/7), l’aliquota base è lo 0,4%, Si ricorda però il diritto dei Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2% (da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,6%).
Per altri immobili non sede di abitazione la legge fissa l’aliquota allo 0,76%. I Comuni potranno abbassarla fino allo 0,46% oppure incrementarla fino all’1,06 per cento.

Questo importo va anche rapportato all'anno ossia  va tenuto conto che può essere ridotto proporzionalmente per  i mesi di permanenza effettiva nella casa se l’acquisto o il trasferimento è avvenuto nel corso del 2012 .  A esempio per un acquisto effettuato il 1° marzo l'importo calcolato con l'aliquota va diviso per dodici e moltiplicato per 10 (i mesi di effettiva proprietà del fabbricato. si ricorda che i periodi nel mese di oltre 15 giorni valgono come  1 mese intero) .

L’imposta dovuta  è da suddividere poi in due rate del 50% ciascuna , o per la prima casa, in tre rate ciascuna del 33,33% del totale , fatto salvo in entrambi i casi il conguaglio  finale per eventuali modifiche di aliquote decise dai Comuni .

LE DETRAZIONI

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione fissa di 200 euro (che i Comuni possono elevare, fino ad arrivare ad azzerare l’imposta dovuta ma in questo caso,non potranno innalzare le aliquote). La detrazione non è legata al reddito.
Alla detrazione fissa per tutti si aggiunge la detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’abitazione principale. le famiglie ne hanno diritto a a prescindere che il figlio sia fiscalmente a carico del genitore o meno.
Le detrazioni per i figli valgono di fatto per un massimo di 8 figli infatti non potranno comunque superare i 400 euro e vanno comunque anch’essse rapportate ai mesi effettivi di fruibilità, ad esempio: un figlio nato il 9 aprile, dà diritto a una detrazione pari ai 9/12 di 50 euro. Nove sono, infatti, i mesi che intercorrono fra aprile (conteggiato perché il periodo dia “presenza” del figlio nel mese si è protratta per 21 giorni) e dicembre.

QUANDO E COME SI PAGA

Ordinariamente, il versamento dell’Imu a regime è previsto in un unico versamento il 16 giugno o 2 rate di pari importo  al 16 giugno e 16 dicembre. Solo per le prime case le tre scadenze sono invece  16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre.


Per il 2012 però vi è un regime transitorio per cui:

  • non c’è la possibilità di pagare tutto entro il 18 giugno (il 16 è sabato)
  •  le prime rate vanno calcolate sulla base delle aliquote di legge (0,4% o 0,76%), con conguaglio entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). Ciò è dovuto al fatto che entro il 30 settembre 2012, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento del tributo e le delibere relative ad aliquote e detrazioni   e inoltre  entro il 10 dicembre 2012, anche le le aliquote base potrebbero essere modificate con Dpcm, per assicurare il gettito originariamente previsto.

Il versamento per la prima e seconda rata va effettuato con F24 in banca distinguendo con due diversi codici tributo la quota di spettanza al Comune e quella per lo Stato. La distinzione non opera però per la prima casa .  E’ anche possibile utilizzare subito in compensazione i crediti Irpef risultanti dal 730/2012.


Dal prossimo 1° dicembre, sarà poi disponibile un apposito bollettino postale per il quale si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


2) Chiarimenti sull’abitazione principale e le sue pertinenze ai fini IMU

L’abitazione principale è quella (iscritta o iscrivibile in Catasto) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ una sola, infatti se i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti dello stesso Comune, l’aliquota agevolata dello 0,4% si applicherà a comunque a un solo immobile.


Riguardo alle pertinenze, (sono tali quelle accatastate come C/2, C/6 e C/7), la circolare si sofferma sul concetto di “una per categoria” e, soprattutto, sul “massimo di tre”. La limitazione opera anche nel caso l’abitazione e la pertinenza (o le pertinenze) sono iscritte come un’unica unità. Perciò, se, ad esempio, la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, classificata come C/6 o C/7.

Sottolineiamo infine, che per la suddivisione delle detrazioni associate all’abitazione principale tra più soggetti aventi diritto non contano le quote di possesso dell’immobile. Così, ad esempio, 2 persone che hanno un immobile in comproprietà, di cui uno possiede il 30% e l’altro il 70%, dove entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, hanno diritto a 100 euro di detrazione ciascuno (200 euro – la detrazione complessiva – divisa per 2); indipendentemente, perciò, dalle quote di possesso.

3) Per ulteriori e aggiornati approfondimenti sull'IMU scarica la Circolare del Giorno:

IMU, la struttura dell’imposta e l’abitazione principale: i chiarimenti del MEF (CDG del 23 maggio 2012).

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