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IMU TRA SCADENZE DEFINITIVE E IMPORTI PROVVISORI

Imu tra scadenze definitive e importi provvisori

Primo appuntamento per il versamento dell’Imu il prossimo 18 giugno (il 16 cade di sabato). L’importo versato sarà “provvisorio”, in quanto i Comuni decideranno le aliquote e le detrazioni definitive a fine settembre.

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Poiché i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu, la prima rata (acconto) in scadenza il prossimo 18 giugno sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per le altre unità immobiliari) e con le relative detrazioni. Il Governo inoltre si riserva la facoltà di modificare tutte le aliquote e le detrazioni con uno o più Dpcm, da emanare entro il 10 dicembre 2012.

1) Regola generale delle due rate

Per il 2012 l’Imu si paga in due rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima (acconto) in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di 200 €, entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato). È possibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre, nei casi in cui il periodo sia inferiore a sei mesi;
  • la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17.12 (in quanto il 16.12 cade di domenica).

Esempio:
• 500 €, rendita abitazione principale (A/2) in cui oltre al proprietario vive il figlio di 14 anni;
• 150 €, rendita box auto (c/6).
Per calcolare l’Imu bisogna prima di tutto rivalutare le rendite del 5%:
• 500+(500×5%)=525,
• 150+(150×5%)=157,5
• Rendita complessiva rivalutata 525+157,5=682,5
La rendita rivalutata va moltiplicata per il coefficiente “160”: 682,5×160=109.200
Al risultato va applicata l’aliquota del 4 per mille: 109.200×0,4%=436,8
All’imposta vanno decurtate le detrazioni spettanti per abitazione principale: 436,8-200-50=186,8
A giugno l’acconto va versato per il 50% dell’imposta dovuta: 186,8÷2=93,4 (arrotondato 93,00 €).

2) Abitazione principale, opzione tre rate

Per il 2012, l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato) e la seconda entro il 17.9 (in quanto il 16.9 cade di domenica) in misura pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione per l’abitazione principale;
  • la terza entro il 17.12 a saldo (in quanto il 16.12 cade di domenica) dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Resta sempre la possibilità di effettuare il versamento in due rate, a giugno e a dicembre.
Riprendendo l’esempio di prima, nel caso in cui si volesse versare l’acconto in due rate:
• primo acconto a giugno 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €);
• secondo acconto a settembre 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €).

3) Fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, unica soluzione

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del d.l. 201/2011) si paga in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012), in quanto la scadenza prevista per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione di rendita è il 30 novembre 2012 (procedura Docfa).

4) Fabbricati rurali strumentali, acconto ridotto

I fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9 comma 3-bis del D.l. 557/93) scontano l’Imu con l’aliquota ridotta dello 0,2%, e il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è pari a “60”. Per i fabbricati ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, l’Imu è addirittura non dovuta.
Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali strumentali è versata in due rate (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):
la prima nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base;
la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

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