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IL NUOVO ISTITUTO DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE

Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione

Con la cd. “Manovra correttiva” D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, il legislatore ha introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione. E’ uno strumento obbligatorio che a partire dall’1.4.2012 precederà il ricorso esclusivamente per le controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore inferiore a € 20.000.

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Come noto, con l’articolo 39 della cd Manovra correttiva il legislatore, al fine di alleggerire i lavori delle commissioni tributarie, sia pur limitatamente alle controversie di valore non superiore a €. 20.000, aggiunge il nuovo articolo 17-bis al Dlgs 546/92 rubricato "del reclamo e della mediazione”. Si tratta, in pratica, di un primo tentativo di conciliazione  obbligatorio tra contribuente ed amministrazione finanziaria in mancanza del quale un successivo ricorso  non è ammissibile.

1) L'ambito e le modalità di applicazione del nuovo istituto del reclamo e della mediazione

Innanzitutto , le nuove disposizioni riguardano gli atti:
  • notificati al contribuente a partire al 1°aprile 2012
  • di importo non superiore a €. 20.000
  • emessi esclusivamente dall’ Agenzia delle Entrate (eccetto gli atti diretti al recupero degli aiuti di Stato).
Sono, pertanto, ammessi alla definizione del reclamo e della mediazione tutti i contribuenti ( persone fisiche o giuridiche) che abbiano in corso una lite esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nello specifico possono essere :
  • avvisi di accertamento del tributo;
  • l'avvisi di liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irrogano le sanzioni;

Per i termini e modalità di presentazione del reclamo   valgono le stesse regole previste dal processo tributario (Dlgs 546/92, ad esempio la necessità di essere rappresentati da un professionista  per controversie superiori a 2500 euro.

Il valore della controversia su cui applicare il nuovo istituto si determina facendo riferimento all’ importo chiesto a titolo di tributo, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate all’atto impugnato. Qualora l’ atto abbia per oggetto le sole sanzioni, il valore della lite è determinato in relazione alla somma delle stesse sanzioni.

Il contribuente dovrà quindi cercare un accordo con il Fisco presentando il reclamo entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento (salvo la sospensione feriale dei termini) alla Direzione provinciale o regionale delle Entrate che ha emanato l’avviso al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’ atto e  può formulare una proposta di mediazione. Importante notare che tale reclamo viene esaminato da un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto.

Se l'ufficio ritiene di:
  • non dover annullare in tutto o in parte l'atto di accertamento oggetto di reclamo;
  • non poter accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente
può a sua volta formulare una “controproposta” di mediazione che il contribuente può accettare o meno.

Decorsi 90 giorni senza che l’ufficio competente abbia notificato l'accoglimento/rigetto del reclamo o la conclusione della mediazione si producono gli effetti di un ricorso.  In pratica, a partire da tale data, decorrono sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate, i termini (30 gg) per la successiva costituzione in giudizio.

ATTENZIONE: se il contribuente disattende l’obbligo della preventiva presentazione del “reclamo” l'atto emesso dalle Entrate  diviene:
  •  definitivo (quindi esecutivo)
  • non più contestabile in momenti successivi.
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