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PRELIEVO DI SOLIDARIETÀ SUI REDDITI 2011-2013

Prelievo di solidarietà sui redditi 2011-2013

La Manovra Bis istituisce un prelievo di solidarietà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente. Il prelievo di solidarieta' si applichera' nella misura del 5 per cento sui redditi superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

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 La manovra contenuta nel D.L. 138 del 13 agosto 2011 ha lo scopo di anticipare il pareggio del bilancio dal 2014 al 2013 e quindi si propone di prelevare in due anni 45,5 miliardi oltre a quelli già previsti dalla Manovra anticrisi approvata solo un mese fa con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tra le tante misure previste il prelievo di solidarietà rappresenta sicuramente l’entrata piu’ semplice ed efficace.
Il governo giustifica questo eccezionale prelievo in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.
Il prelievo di solidarietà sarà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente (art.3 L. 27 luglio 2000, n. 212) che vieterebbe aggravi di imposta retroattivi.

Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

1) Prelievo di solidarietà

Viene previsto dall’art. 2 del decreto legge e si applica già dal 2011 e poi per il 2012 e il 2013.

La base imponibile sarà il reddito complessivo del contribuente che verrà compito con una aliquota del 5 percento per l’ importo superiore a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del  10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo e questo ne attenuerà il carico a partire dal secondo anno.
L'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta' seguiranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di 75mila euro il contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di solidarieta'.

Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia che prevede la possibilità del contribuente di optare per la tassazione del 48% invece dell’applicazione del contributo di solidarietà.

Le modalità di attuazione verranno determinate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2011.

2) Alcuni esempi del carico del contributo di solidarietà

Su un reddito di 150mila euro nel 2011 il contributo di solidarietà sarà pari a 3.000 euro (60.000 euro x 5%)

Nel 2012 tale contributo sarà deducibile e quindi verrà restituito per lo scaglione pari al reddito dell’anno.

Ad esempio se anche nel 2012 il reddito sarà di 150.000 si pagheranno ulteriori 3.000 euro ma verra’ rimborsato il 43% del 3.000 euro pagati nel 2011, cioè 1290 e cosi’ per gli anni successivi.
Se si ipotizza il reddito sempre di 150mila euro il contributo di solidarietà nei tre anni ammonterà a 5.130 euro, cioè 9000 meno il 43% rimborsato in virtu’ della deducibilità del contributo.



3) Contributo di solidarietà a carico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali

L’art. 13 del decreto legge 138 prevede che il contributo di solidarietà si applica agli stipendi dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali in misura doppia e senza la possibilità di deduzione del contributo.

Piu’ precisamente viene previsto che a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.
A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.


4) Altre misure a carico dei parlamentari

Il comma 2 dell’art. 13 prevede inoltre che in attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' medesima.
b) La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.
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