Se la co.co.co. si riferisce a una professione intellettuale soggetta a iscrizione in un albo, la riforma del lavoro non richiede di ricondurla a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Per le collaborazioni dei praticanti, invece, è indispensabile instaurare la co.co.co. nella forma del lavoro a progetto, anche se appare difficile conciliare il progetto con gli obblighi formativi richiesti dagli ordini professionali ai fini del tirocinio.