News Pubblicata il 28/11/2014

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Licenza di pesca: la provvisorietà non comporta una doppia tassa governativa

Il tributo corrisposto al rilascio dell’attestazione provvisoria non deve essere pagato di nuovo al momento della consegna della licenza di pesca professionale marittima



Con la Risoluzione n. 105/E del 27 novembre, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare le problematiche relative al rilascio della licenza di pesca ed il pagamento della relativa tassa di concessione governativa. A seguito di richiesta da parte dell’interessato della licenza di pesca professionale marittima, l’autorità marittima rilascia un’attestazione provvisoria prima della licenza. Accade spesso, però, che il pagamento della tassa sulle concessioni governative sia effettuato sia in sede di emanazione dell’attestazione provvisoria, sia successivamente in sede di rilascio della licenza. Secondo le Entrate, la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca (404 euro per ogni unità adibita, ai sensi dell’articolo 8 della tariffa allegata al Dpr 641/1972) non dovrà essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un’ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. La tassa versata non ha una sua propria validità, ma segue quella della licenza per la cui emanazione è stata corrisposto. Pertanto, nel caso in cui al soggetto richiedente venga rilasciata l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative che, però, non dovrà essere nuovamente pagata al momento del rilascio della licenza stessa, in quanto quest’ultima copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.

Fonte: Fisco Oggi



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