Speciale Pubblicato il 14/01/2014

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Con l'integrativa trasformi il rimborso in compensazione

di Gesuato Elisabetta

I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2013, scegliendo in alternativa la compensazione, sempre che il rimborso non sia già stato erogato.



Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.
Per i modelli Unico ed Irap inviati entro il 30 settembre 2013, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è il 28 gennaio 2014.
Ai fini IVA tale possibilità è invece consentita fino al 30.9.2014.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 8 del 14.01.2014

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L'integrativa come strumento per revocare il rimborso

Entro il 28 gennaio 2014 i contribuenti che hanno presentato a credito il modello Unico o Irap 2013 chiedendo il rimborso delle imposte, possono cambiare la scelta effettuata, trasformando la richiesta di rimborso in richiesta di utilizzo in compensazione, a condizione che il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o in parte.
Stando ad un'interpretazione letterale della norma sembra che sia possibile soltanto passare dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non viceversa.

I termini di presentazione

Per modificare la scelta è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa entro il 28.01.2014 (senza sanzioni), ossia entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche quando la dichiarazione originaria sia stata presentata tardivamente, entro i 90 giorni successivi al termine previsto (30.12.2013 in quanto il 29.12.2013, che è il 90° giorno successivo al 30.09.2013 cadeva di domenica), in quanto tale dichiarazione è considerata dall'Amministrazione finanziaria validamente presentata. Anche in questo caso il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è il 28.1.2014.

L'integrativa nel caso dell'Iva

La norma che ha introdotto la possibilità di modificare la scelta della richiesta di rimborso fa riferimento alle “dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”, quindi ai crediti Irpef, Ires ed Irap.
Per quanto riguarda l’Iva, si fa riferimento alla Circolare n. 17/E del 6.5.2011, in cui è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98, ossia “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo” (ex comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98).
Pertanto per quanto riguarda il credito Iva 2012, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa è consentita fino al 30.09.2014.