Speciale Pubblicato il 07/09/2012

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Riforma del Lavoro: come cambia la deducibilità delle auto dal 2013

di Erario Anna Eleonora

Dal 2013 la deducibilità dei costi delle auto si abbassa dal 40% al 27,5% per quelle aziendali e dal 90% al 70% per quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La stretta arriva da una norma contenuta nella Riforma del Lavoro



La Riforma del Lavoro, ovvero la Legge n. 92 del 28.06.2012, in vigore dal 18 luglio 2012, non contiene solo novità riguardanti la flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro, ma anche alcune misure fiscali finalizzate alla copertura delle spese derivanti dalla riforma del lavoro stessa. La novità fiscale di maggior impatto sulle imprese e sui professionisti è sicuramente quella riguardante la riduzione della deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali a partire dal 2013. Non è comunque l’unica, in quanto la Riforma del Lavoro prevede anche:

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La stretta sulla deducibilità dei costi delle auto dal 2013

La Riforma del Lavoro ha modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la deducibilità si abbassa dal 90% al 70%.
Non mutano, invece, le percentuali di deducibilità per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (100%) e per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (80%).
Le nuove norme si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2013 con effetti a partire da UNICO 2014.
Gli acconti d’imposta relativi al 2013, tuttavia, dovranno essere calcolati assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Resta ferma la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

Alla riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali sopra esaminata, si deve aggiungere un’ulteriore novità apportata dalla Riforma del Lavoro in merito alle auto, cioè la franchigia di € 40 alla deduzione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato dai contribuenti sui premi RC auto. In sostanza, il contributo SSN diventa deducibile dal reddito complessivo del contribuente solo per la parte che eccede i € 40. La nuova norma si applica già a decorrere dal periodo d’imposta 2012, pertanto già da UNICO 2013 – redditi 2012. Fino al 2011 (UNICO 2012), invece, non era prevista alcuna franchigia.
 

Le altre novità fiscali contenute nella Riforma del lavoro

La Riforma del Lavoro è intervenuta sulle modalità di determinazione del reddito dei fabbricati locati. In particolare, ha modificato l’art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del Tuir, abbassando dal 15% al 5% la percentuale di deduzione forfetaria dei canoni di locazione ai fini delle imposte sui redditi a partire dal 2013. Per effetto di tale modifica, per i fabbricati concessi in locazione a terzi, il reddito fondiario sarà determinato, dal 2013 (UNICO 2014), assumendo il maggior valore tra:

Ciò vale, ovviamente, per i redditi da locazione per i quali non si è optato per il regime della cedolare secca e, quindi, in regime di tassazione ordinario.

E’ stata, inoltre, aumentata di € 2 a passeggero l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili a partire dal 10.07.2013. Tale addizionale passerà, così, da € 5 a € 7.



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