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Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario può richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120. In questo caso è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento superiori a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
Fac-simile in word di comunicazione di richiesta di riduzione o annullamento della seconda o unica rata di acconto Irpef di novembre
Richiesta da inviare per iscritto al datore di lavoro.
Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con relative istruzioni.
Aggiornato con Provvedimento del 8 novembre 2023 al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del “Coacervo successorio e donativo”, si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
La circolare recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.
In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES).
Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 09.11.2023.
Per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 9 gennaio 2024 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate utilizzando la precedente versione dei rispettivi prodotti software, che necessitano del solo invio all’Agenzia delle entrate.
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 (Dichiarazione di successione - Modello 4) per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
ATTENZIONE: La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio incaricato della lavorazione, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione e si considera presentato il giorno in cuiviene consegnato all’ufficio postale.
In allegato:
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
La Carta Acquisti viene concessa ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni in possesso di particolari requisiti.
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento per importi superiori a 120 mila euro.
Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro.
Debiti fino a 120.000 euro
Per debiti fino a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consentirà di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) e scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
In allegato:
Le tracce (in formato word) sono una indispensabile modello per la stesura della perizia di stima da affrancamento di partecipazioni secondo il metodo del DCF (discounted cash flow): è sufficiente seguire il testo, integrandolo con i dati mancanti e adattandolo al proprio caso specifico.
In allegato fac simile del verbale di asseveramento.
Modelli in formato word di Asseverazione: dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.
Attenzione: La compilazione deve avvenire esclusivamente online sul portale ENEA.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
In allegato oltre ai due modelli anche il decreto attuativo del 6 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020, relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.