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ORGANISMI DI MEDIAZIONE: IN VIGORE DAL 15.11 LE REGOLE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO

Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro

Il decreto con i criteri di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione secondo le novità della riforma Cartabia

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In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.

Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.

Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

  • a) del registro degli organismi;
  • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
  • c) dell'elenco degli enti di formazione;
  • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
  • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

Il decreto disciplina altresì:

  • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
  • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
  • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
  • d) gli obblighi degli iscritti;
  • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
  • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
    g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

  • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
  • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
  • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
  • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
  • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
  • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 

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Allegato

Decreto Giustizia n 150 24.10.2023 organismi di mediazione
Fonte immagine: Foto di Werner Heiber da Pixabay

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