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APPROVATI DAL CDM 3 DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE

8 minuti, 22/04/2015

Approvati dal Cdm 3 decreti attuativi della delega fiscale

Ieri 21 aprile 2015 sono stati approvati dal Cdm, i tre decreti attuativi della riforma fiscale, riguardanti la fatturazione elettronica tra privati, l’internazionalizzazione delle imprese e le norme in materia di certezza del diritto nei rapporti tra contribuenti e fisco; Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 21.04.2015

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero del 21/04/2015
Fonte: Governo Italiano
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 23 del 2014) che ora passano alle Camere per il prescritto parere, in allegato pubblichiamo il comunicato e i tre schemi di decreto attuativi della delega.
 
Si tratta del decreto legislativo sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica); del decreto concernente misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; del decreto recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
 
  1. Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica) (Atto 162)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
 
La misura si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano. Il provvedimento è in linea con l’impostazione dell’Ocse, secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia.
 
L’utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo.
Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. Si potrà quindi disporre di un lasso di tempo congruo per predisporre l’infrastruttura tecnologica. Per agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.
 
Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti sono definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Importanti novità riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). I controlli potranno essere effettuati, anche ‘da remoto’, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.
 
Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto).
 
Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
 
  1. Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese (Atto 162)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
 
Gli interventi contenuti nel decreto sono finalizzati a:
  1. creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell’ordinamento domestico;
  2. ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
  3. eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.
Tra le principali novità del decreto figura l’introduzione di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. L’obiettivo è quello di conferire maggiore organicità alla disciplina del ruling di standard internazionale (accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale) e creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori.
 
I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
 
Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e quella di conclusione dell’accordo il contribuente ha comunque la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni.
 
Il decreto introduce anche l’istituto dell’ interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di investimenti che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un business plan con la descrizione dell’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano.
 
Per l’accesso all’istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l’investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull’occupazione. La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.
 
  1. Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto 163)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in un nuovo esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 23 del 2014. Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.
 
L’abuso del diritto e elusione fiscale si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
 
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
  1. l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;
  2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
  3. la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
 
Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.
 
Il decreto introduce alcune novità in tema di termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. A normativa vigente, invece, l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata oltre i termini ordinari.
 
Con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.
 
L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

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Allegati

Comunicati stampa del Consiglio dei Ministri del 21/04/2015
Atto 161 della Delega fiscale - lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese
Atto 162 della Delega fiscale - schema dlgsi trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni distributori automatici
Atto 163 della Delega fiscale - schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
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