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DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO IMPRESE: APPROVATA NEL CORRETTIVO IRPEF-IRES

Derivazione rafforzata micro imprese: approvata nel correttivo irpef-ires

Il Cdm ha approvato tra gli altri l'atteso decreto correttivo irpef-ires: la norma sulla derivazione rafforzata per le micro imprese, vediamo i dettagli

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli altri, anche il Decreto Correttivo Irpef-ires.  Il nuovo testo è stato riproposto al Governo, dopo i pareri delle Commissioni.

Relativamente al reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile. 

Tutti i dettagli della novità

1) Derivazione rafforzata micro imprese: approvata dal Governo

La relazione illustrativa al decreto evidenzia che nell’articolo 3 in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di: 

  • definire gli effetti della rinuncia alle regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese; 
  • modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora e 
  • revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese. 

Con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), viene integrato l’articolo 83 del TUIR per precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. 

In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata - ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile - o in forma ordinaria.

Con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-impreseche non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”. 

Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria”, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.

Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile. 

Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).

Infine, l’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

2) Riallineamento valori fiscali e contabili

Per le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato razionalizzato il regime del riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. 

Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  1. riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
  2. in alternativa, se il soggetto che ha posto in essere la predetta operazione, non intende optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, resta ferma la facoltà di riallineare: 
    • (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024; 
    • (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

In applicazione del criterio direttivo dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della delega fiscale sulla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”, con le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

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