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1) Terreni montani esenti secondo le nuove regole
- i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti/Iap iscritti alla previdenza agricola ricadenti in comuni ubicati ad un altitudine compresa tra 281 e 600 metri;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, indipendentemente dall'altitudine.
2) Proroga al 26 gennaio 2015
Terreni agricoli considerati non più montani
Tenuti al pagamento dell'Imu
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Versamento Imu 2014 entro il 26.01.2015
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Comuni con altitudine ≤ 600 metri
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Comuni con altitudine ≤ 280 metri se di coltivatori diretti / IAP
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