Gli operatori si trovano a dover aggiornare in tempi strettissimi i software per l'applicazione della nuova aliquota, ma
l'Agenzia con il comunicato stampa di ieri - 30.09.2013 - tranquillizza affermando che
eventuali errori non saranno sanzionati, sempreché la regolarizzazione avvenga entro determinati tempi. Per applicare l'aliquota corretta
si riepilogano di seguito
le più importanti disposizioni di legge che stabiliscono il
momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva
(art. 6 D.p.r. 633/1972) e si ritiene di poter fare riferimento anche alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12.10.2011 emessa in occasione del precedente aumento dal 20 al 21%.
1) Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Per le cessioni di beni il momento di effettuazione è in generale:
- per i beni immobili la stipula dell'atto di compravendita;
- per i beni mobili il momento della consegna/spedizione;
Nel caso di "fattura differita” per individuare quale aliquota applicare (21% o 22%) si deve considerare la data in cui la cessione si considera effettuata e quindi la data del documento che certifica il momento di consegna/spedizione del bene e non la data della fattura. Se le consegne o le spedizioni di beni mobili sono effettuate nel mese di settembre 2013, ma la relativa fattura è emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), si applicherà l'aliquota del 21%.
Le prestazioni di servizi si ritengono generlamente effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, quindi per le fatture pagate entro il 30 settembre si applicherà l'Iva al 21%, per quelle saldate a partire dal 1° ottobre il 22%.
Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano in genere effettuati all'inizio del trasporto/spedizione degli stessi, dallo Stato europeo di appartenenza (art. 39 D.l. 331/1993).
In ogni caso se prima dell’effettuazione dell’operazione, individuata in base alle disposizioni sopra riepilogate:
- viene emessa la fattura;
- ovvero è eseguito il pagamento (parziale o totale);
l’operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l’importo fatturato / pagato (art. 6, comma 4 del D.p.r. 633/1972).
2) Note di variazione
Nel caso di emissione di note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, se all'operazione originaria cui si riferisce la nota è stata applicata l'Iva al 21% (in quanto effettuata fino al 30.09.2013), anche la nota di variazione dovrà essere assoggettata all'Iva al 21% (nonostante sia emessa in data successiva al 1° ottobre 2013).
3) Possibile correggere errori senza sanzioni
Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che se ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in tempi rapidi i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi con la variazione in aumento.
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta dovuta al cambiamento di aliquota verrà versata entro questi termini:
Liquidazione periodica
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Periodo di fatturazione
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Termine di versamento
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mensile
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ottobre e novembre
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Versamento acconto Iva
27 dicembre
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dicembre
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Termine liquidazione annuale
16 marzo
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trimestrale
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4° trimestre
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Termine liquidazione annuale
16 marzo
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