HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

BANCAROTTA DOCUMENTALE E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - CASS. N. 15837 / 2013

Bancarotta documentale e responsabilità del professionista - CASS. n. 15837 / 2013

Sentenza Corte di Cassazione N. 15837/2013 sul ruolo del professionista nella bancarotta documentale: qualifica del reato e commento. SCARICABILE IL TESTO INTEGRALE

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Corte di Cassazione con sentenza del 5 aprile 2013 ribadisce un’importante norma giuridica, in tema di bancarotta documentale. Dopo aver evidenziato gli aspetti determinanti la consumazione del reato, individuabile nella consapevolezza di rendere con il proprio agire impossibile la ricostruzione dell'assetto patrimoniale societario, traccia una netta demarcazione tra responsabilità ( e ruoli) dell’imprenditore e quelli ricoperti ed assunti dal professionista, incaricato di tenere la contabilità, escludendo che il primo possa essere considerato inconsapevole della situazione della società.
IL CASO
La Corte d'Appello di Torino riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Alba confermava l'affermazione di responsabilità di P. F., quale amministratore unico della X srl, dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La corte evidenziava, a supporto del proprio ratio decidendi, nella parte motiva, che l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza dell'agente che la tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, e osservava che nella specie tale consapevolezza era desumibile dalla mancanza di gran parte della documentazione societaria che l’amministratore aveva il dovere di tenere e dalla predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dal curatore.
Ricorre l'imputato per il tramite del difensore deducendo, con unico motivo, erronea interpretazione ed applicazione della norma penale nonché vizio di motivazione in ordine al dolo.
Secondo il ricorrente, premesso che la sola mancata consegna di parte della documentazione contabile obbligatoria e la mancata tenuta della stessa per i soli cinque mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento avevano indotto il curatore a ritenere applicabili la L. Fall., art. 224 e art. 217, comma 2, le successive indagini non avevano apportato elementi atti a provare il dolo intenzionale e cioè la volontà dell'azione o dell'omissione e quella di rendere non ricostruibile il patrimonio.
Ciò anche considerato che l'inattendibilità dell'unico mastro contabile reperito, a fronte della mancata esibizione delle schede di mastro e delle fatture di acquisto, e l'incompletezza degli altri libri contabili obbligatori, non erano ascrivibili al prevenuto visto che la tenuta della contabilità era affidata ad un professionista esterno alla società. Inoltre, essendo la condotta ascritta all’imputato meramente omissiva, poteva essere contrassegnata da mera superficialità, in carenza di motivazione circa la consapevolezza e volontà proprie della bancarotta fraudolenta documentale. Si chiedeva pertanto che il fatto fosse qualificato come bancarotta semplice e dichiarato prescritto.

Fisco e Tasse Ente accreditato dal Mef per la formazione continua dei Revisori Legali presenta il suo Mini Master Revisori legali on-line per assolvere all’obbligo di formazione di almeno 20 crediti formativi per l'anno 2021 nelle materie caratterizzanti la revisione legale.

Per la tua attività di revisore ti consigliamo il SOFTWARE REVISAL - scegli la configurazione piu' adatta alle tue esigenze.

Vieni a scoprire tutti i nostri documenti (fogli excel e guide) nella sezione del Business Center Controllo di gestione, dedicata ad Analisi di Bilancio, Programmazione e controllo, Budget e Contabilità analitica o gestionale, Controllo di Direzione.

Ti segnaliamo anche l'eBook Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business ESG.


1) Per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.