E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024 "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le misure di tutela occupazionale dei lavoratori e della continuità produttiva nelle imprese strategiche in crisi .
In generale il provvedimento prevede un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare piani di riorganizzazione aziendale complessa.
All'art. 2 è prevista una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia (Ex ILVA) alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni.
Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e' soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura straordinaria
Le imprese potranno fruire nel 2024 di una prosecuzione della CIGS senza soluzione di continuità, a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con limite di spesa di 63,3 milioni di euro .
Si ricorda che la cigs non richiede la consultazione sindacale e viene autorizzata su domanda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in deroga ai limiti di durata ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.
Inoltre si applicano le tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità amministrativa straordinaria la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.
Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2, che per assicurare adeguati livelli di sicurezza le riduzioni o sospensioni dal lavoro potranno applicarsi ai lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di sicurezza, solo a rotazione e quando non siano impegnati nei programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.