HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

/

IMPOSTA DI SUCCESSIONE:COSA SUCCEDE SE SI DONANO PARTECIPAZIONI A UNA FONDAZIONE

3 minuti, Redazione , 05/11/2019

Imposta di successione:cosa succede se si donano partecipazioni a una fondazione

Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni. Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di successione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un contribuente intende destinare per via testamentaria ad una Fondazione (ente senza scopo di lucro) alcune partecipazioni sociali di minoranza in società di capitali di diritto italiano. Al riguardo, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate:

  1. se il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali alla Fondazione possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni sebbene le partecipazioni, oggetto di disposizione testamentaria, non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo di società;
  2. i criteri di individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla Fondazione, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso cessione sia con riferimento ai redditi di capitale.

I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 441 del 29 ottobre 2019, allegato a questo articolo.

In merito alla prima questione, l'articolo 3, comma 1 del (TUS) esclude l'assoggettamento all'imposta sulle successioni per i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità". L'esenzione dall'imposta è subordinata alla sussistenza di

  • un requisito soggettivo: possono beneficiare del regime di favore anche le fondazioni legalmente riconosciute.
  • e di un requisito oggettivo: la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività. 

Nella fattispecie in esame,al verificarsi delle suindicate condizioni necessarie sotto il profilo oggettivo, il trasferimento delle partecipazioni può beneficiare del trattamento di esenzione in quanto non rileva la circostanza che i titoli da trasferire non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo delle società partecipate.

In merito alla seconda questione interpretativa:

  • Nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della Fondazione, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67 del TUIR si assume come costo "il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione". Nel caso di specie, quindi, ove sussistano le condizioni per l'esenzione dall'imposta di successione,  il criterio del valore normale dovrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti di partecipazioni. Nel caso di specie la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria  andrà a ridurre il costo fiscale della partecipazione determinato sulla base del valore normale alla data di apertura della successione.
  • Con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del TUIR, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 47 le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti "costituiscono utile" per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Nel caso di specie, dunque, non è possibile assumere in luogo del "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione" il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione di cui all'articolo 68, comma 6, del TUIR. Si ricorda, inoltre, che affinché in sede dell'eventuale liquidazione della partecipazione detenuta dalla Fondazione, tali utili siano tassati in capo alla stessa, sarà necessario assoggettare a tassazione la differenza tra le somme o il valore normale dei beni che la stessa riceverà e il prezzo pagato dal de cuius.

Allegato

Risposta all'interpello 441 del 29.10.2019

Tag: EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 · 19/03/2024 Socio titolare di controllo: imponibile la donazione di ulteriori quote sociali

Imposta Successioni e Donazioni per un caso di quote sociali in comproprietà ai discendenti: chiarimenti ADE

Socio titolare di controllo: imponibile la donazione di ulteriori quote sociali

Imposta Successioni e Donazioni per un caso di quote sociali in comproprietà ai discendenti: chiarimenti ADE

Accesso eredi ai dati polizze vita: i criteri per Garante e Cassazione

Le compagni assicurative sono tenute a fornire i dati delle polizze vita agli eredi o ai chiamati all'eredità? Chiarimenti dal Garante e dalle Cassazione

Dichiarazione IVA 2024: cosa fare in caso di successione ereditaria?

Decesso del contribuente nel 2023 o inizio 2024: quali sono gli adempimenti ai fini della dichiarazione IVA 2024?

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.