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PAGAMENTI DELLA PA: CHIARIMENTI SUL LIMITE DEI 5.000 EURO PER I CONTROLLI

1 minuto, Redazione , 26/03/2018

Pagamenti della PA: chiarimenti sul limite dei 5.000 euro per i controlli

Controlli preventivi prima dei pagamenti della PA: limite dei 5.000 euro al netto dell’IVA. A chiarirlo la Ragioneria Generale con una Circolare di chiarimenti

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Sono molti i chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 13 del 21.3.2018 sui controlli preventivi che la Pubblica amministrazione effettua prima di procedere al pagamento di importi superiori a 5.000 euro. Uno dei principali è il fatto che il limite di 5.000 euro ai fini del pagamento del fornitore con split payment dalla pubblica amministrazione va conteggiato senza IVA. In particolare, nel documento si sottolinea che "allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA."

Altri chiarimenti riguardano:

  • L'ambito soggettivo di applicazione; 
  • La cessione del credito
  • Pagamenti agli eredi del beneficiario,
  • Inadempienza contributivo
  • Frazionamento del pagamento.

In generale, la Circolare si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che riguardano:

  • la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000 euro a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
  • l’estensione da 30 a 60 giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.

La circolare della Ragioneria Generale dell Stato è allegata a questo articolo. 

Segui gli aggiornamenti gratuiti nel dossier dedicato allo Split Payment IVA 2017 2018.

Allegato

Circolare Ragioneria Generale dello Stato n.13 del 21.3.2018

Tag: SPLIT PAYMENT IVA 2022 SPLIT PAYMENT IVA 2022 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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micky - 26/03/2018

I "nostri" sono convinti che gli imprenditori amministrino le proprie attività nello stesso modo in cui "LORO" gestiscono le partecipate. Per questo motivo hanno necessità di reiterate documentazioni attestanti l'onestà contributiva dei loro fornitori.... Anche a me piacerebbe poter "non pagare l'IMU" ,ad esempio, visto che il Comune che la incassa non ha spalato neppure un fiocco di neve, ha aspettato che si sciogliesse da sola lasciandoci semi isolati per una settimana intera..... e meno male che nessuno ha avuto bisogno di interventi medici urgenti !!! Ecco, io vorrei poter chiamare autonomamente lo spalaneve e detrarre il costo (documentato da regolare fattura ... e anche foto) dalla somma che mi viene estorta a titolo di IMU.

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