Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i due decreti datati luglio 2024 con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2024 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di euro 66.366,14.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%
TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1° luglio 2024, è stabilita nelle misure seguenti:
- Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
- Anno 2017 29.376,94 euro
- Anno 2018 29.895,38 euro
- Anno 2019 29.679,65 euro
- Anno 2020 29.766,69 euro
- Anno 2021, 2022 e 2023 : 30.377,22 euro
- Anno 2024: 30.377,22 euro
Si attendono le relative circolari INAIL aggiornate .
Rivalutazione premi radiologi 2023: istruzioni INAIL
Il 6 dicembre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)
Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che nello specifico nel 2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.
- Qui il testo del decreto riferito a medici di radiologia
- Qui il testo del decreto riferito ai tecnici e sanitari di radiologia
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:
Eventi | Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) |
Anno 2005 e precedenti | € 27.644,60 |
Anno 2006 | € 27,644,60 |
Anno 2008 | € 27.644,60 |
Anno 2009-2016 | € 27,644,60 |
Anno 2017 | € 27.871,86 |
Anno 2018-2023 | € 28.363,74 |
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di
- euro 62.937,51.
La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del
- 2,53 per cento.
La circolare INAIL 54 2023 da conto delle determinazioni ministeriali e ricorda che ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n.
93, anche l’importo dell’assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è ora rapportato alla predetta retribuzione secondo le seguenti percentuali:
✓ un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
✓ un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
✓ un sesto negli altri casi.
Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica
Gli importi relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche saranno liquidati d’ufficio sulla base della retribuzione sopra riportata e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2024.
Gli interessati riceveranno il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec, e con la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti”
ATTENZIONE Viene precisato infine che in caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.