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RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI INAIL 2024 RADIOLOGI

Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi

Decreto su retribuzioni convenzionali e rivalutazione delle prestazioni per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive

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Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i  due decreti  datati luglio 2024  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2024  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.

MEDICI RADIOLOGI

La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni  economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di  euro 66.366,14.

2. La rivalutazione delle prestazioni economiche  con  decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%

TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI

La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la  rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza

1° luglio 2024, è stabilita nelle misure  seguenti:

  • Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
  • Anno 2017 29.376,94 euro
  • Anno 2018 29.895,38 euro
  • Anno 2019 29.679,65 euro
  • Anno 2020 29.766,69 euro
  • Anno 2021, 2022 e 2023 :  30.377,22 euro 
  • Anno 2024:    30.377,22 euro 

Si attendono le relative circolari INAIL aggiornate .

Rivalutazione premi radiologi 2023: istruzioni INAIL

Il 6 dicembre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)

Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che  nello specifico nel  2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.

TECNICI SANITARI RADIOLOGIA

La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni   causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella: 

Eventi 

Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) 

Anno 2005 e precedenti 

€ 27.644,60 

Anno 2006 

€ 27,644,60 

Anno 2008 

€ 27.644,60 

Anno 2009-2016 

€ 27,644,60 

Anno 2017 

€ 27.871,86 

Anno 2018-2023 

€ 28.363,74 

MEDICI RADIOLOGI

La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche  erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle  sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di 

  • euro 62.937,51.

 La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con   decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del

  •  2,53 per cento.


La circolare INAIL 54 2023  da conto delle determinazioni ministeriali e ricorda che ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n.

93, anche l’importo dell’assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è ora rapportato alla predetta retribuzione secondo le seguenti percentuali:

✓ un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i  requisiti;

✓ un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

✓ un sesto negli altri casi.

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine  anagrafica

Gli importi relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche saranno liquidati d’ufficio sulla base della retribuzione sopra riportata e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel  mese di febbraio 2024.

Gli interessati riceveranno il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec,  e con la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” 

ATTENZIONE Viene precisato infine che in caso di variazioni anagrafiche il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici  aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

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