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NUOVO FONDO DI SOLIDARIETÀ SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni

Firmato dal ministro del lavoro Calderone il decreto per l'istituzione di un Nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per le imprese della filiera TLC: cosa prevede

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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS  il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

Il fondo assicura  una tutela ai lavoratori  nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni  riguarda  le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :

  •  quelle che erogano  servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
  •  imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione; 
  • imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e 
  • imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori

Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:

  1.     finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
  2.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  3.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  4.     prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  5.     assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  6.     assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Va sottolineato che per l'operatività si  devono  attendere anche le istruzioni dell'INPS.

Fonte immagine: Foto di Alberto Adán da Pixabay

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TFR E FONDI PENSIONE TFR E FONDI PENSIONE

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