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DENUNCIA FURTO SCRITTURE CONTABILI: RESTA L'ONERE DELLA PROVA

Denuncia furto scritture contabili: resta l'onere della prova

La Cassazione ricorda che resta l'onere della prova sul contribuente anche in caso di denuncia del furto delle scritture contabili

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Con l’Ordinanza n. 16361 dell’8 giugno 2023, la Cassazione, accogliendo il ricorso dall’Amministrazione finanziaria, ha cancellato la decisione dei giudici tributari per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non aver potuto fornire la documentazione contabile richiesta dall'ufficio, in quanto rubata.

Vediamo i fatti di causa.
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente titolare di ditta individuale, di essere socio di una Società a responsabilità limitata, che doveva essere considerata, assieme alla ditta individuale, un unico centro di imputazione di volontà ed interessi.
L’ufficio riteneva infatti che Srl e ditta individuale fossero un unico soggetto di imputazione fiscale sulla base della considerazione che:

  • i componenti della Srl fossero solo quattro persone appartenenti alla medesima famiglia (contribuente, moglie e figli),
  • la stessa Srl avesse come unico cliente la ditta individuale la quale, a sua volta, non aveva alcuna struttura autonoma, né linea telefonica o altri caratteri distintivi rispetto alla Srl.

Il contribuente non rispondeva alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Amministrazione finanziaria e non era sufficiente la documentazione acquisita dal Fisco presso la sede della società. 

Pertanto la procedura di accertamento con adesione non andava a buon fine.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi ai giudici tributari i quali, sia in primo che in secondo grado, davano ragione al ricorrente ritenendo errata la ripresa a tassazione operata dal fisco in quanto aveva integrato le scritture contabili applicando alla ditta individuale il parametro di redditività degli operai della Srl, pur trattandosi di realtà aziendali diverse.

I magistrati tributari ritenevano inoltre superata la presunzione di maggior reddito avanzata dal Fisco con la semplice allegazione da parte del contribuente del fatto di non poter fornire la documentazione contabile richiesta, in quanto oggetto di furto.

L'Agenzia delle entrate ricorreva dinanzi la Corte suprema di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Fisco e cassato la decisione dei giudici tributari di merito.

La cassazione ha ricordato come sia ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello in base al quale la mancanza, anche incolpevole, delle scritture contabili non solleva il contribuente dall'onere di una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita, capace di superare le presunzioni previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 dettate in tema di accertamento analitico e accertamento induttivo.

Inoltre, il discrimine tra i due tipi di accertamento risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

Nell' accertamento analitico extracontabile l’incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture stesse, in quanto l'ufficio può solo cercare di colmare le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, ovvero presunzioni gravi, precise e concordanti.

Nell’accertamento induttivo, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano talmente gravi da inficiare l'attendibilità e l'utilizzabilità anche degli altri dati contabili apparentemente regolari, con la conseguenza che l'amministrazione accertatrice può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a elementi presuntivi di prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile.

I magistrati di ultima istanza hanno evidenziato come i giudici di merito non abbiano, errando, tenuto in debito conto la presunzione indiziaria di unicità della struttura aziendale fra Srl e ditta individuale, desunta dalla medesima linea produttiva e dall'assenza di struttura propria della ditta individuale che, peraltro, costituiva unico cliente della Srl, che a sua volta veniva portata avanti anche con conduzione antieconomica.

La Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria “in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,art 39 comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.”.

In conclusione, per quanto esaminato, il Collegio di legittimità, pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate stabilendo che è preciso onere della parte fornire una concreta prova contraria capace di superare le presunzioni utilizzate dal Fisco nella sua attività di accertamento e previste dagli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973.

Questo, conclude la Cassazione, anche in ipotesi di perdita incolpevole, come nel caso di furto, della documentazione contabile stessa.

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