A seguito del nuovo aumento di 50 punti base del tasso ufficiale fissato dalla Banca centrale europea, per il rifinanziamento nell’Eurosistema, giunto ora al 3,5% anche INAIL adegua nuovamente i propri tassi di interesse . Ne da notizia con la circolare 10 del 20 marzo 2023.
In particolare viene stabilito che a decorrere dal 22 marzo 2023 salgono a :
- - 9,50% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
- - 9% la misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).
Misura delle sanzioni civili ordinarie e ridotte
Si ricorda che viene applicato un tasso pari al 9% nelle seguenti ipotesi:
- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori
Si conferma infine che per le Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere da 22 marzo 2023, ai fini della riduzione
- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile),
- in caso di evasione si applica il tasso del 7%.