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INTERESSI E SANZIONI INAIL: NUOVO AUMENTO DAL 22 MARZO

Interessi e sanzioni INAIL: nuovo aumento dal 22 marzo

Dal 22 marzo 2023 INAIL adegua nuovamente il tasso di interesse sulla rateazione dei premi e la misura delle sanzioni civili sulla base del Tasso Ufficiale della BCE

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A seguito del nuovo aumento di 50 punti base   del tasso ufficiale fissato dalla Banca centrale europea, per il  rifinanziamento nell’Eurosistema, giunto ora al 3,5%   anche INAIL  adegua nuovamente  i propri tassi di interesse  . Ne da notizia con la circolare 10 del 20 marzo 2023.

In particolare viene stabilito che  a decorrere dal 22 marzo 2023     salgono a :

  • - 9,50% il tasso di  interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
  • -  9%  la misura delle sanzioni civili.

La circolare ricorda che NON variano gli interessi  per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza (allegato 2).

Misura delle  sanzioni civili ordinarie e ridotte

Si  ricorda che viene applicato  un tasso pari al 9% nelle seguenti ipotesi:

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e  comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi 
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi  sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia  effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori 

Si conferma infine che  per le  Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere da 22 marzo 2023, ai fini della riduzione 

  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), 
  •  in caso di evasione si applica il tasso del 7%.

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