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OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: SANZIONI RIDOTTE RETROATTIVE

Omesso versamento ritenute: sanzioni ridotte retroattive

Riduzione sostanziale delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali nel decreto Lavoro. Ecco le novità e le istruzioni operative INPS

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Stop alle sanzioni  sproporzionate  per omessi  versamenti delle ritenute previdenziali  inferiori a 10 mila euro. 

Lo aveva chiesto circa un anno fa  l'allora  presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone in una lettera  al Ministro del Lavoro  Orlando.

Con l'assunzione da parte della dottoressa Calderone della carica di Ministro, avvenuta pochi mesi dopo,  la riduzione delle sanzioni ha trovato posto nel decreto in materia di lavoro n. 48 2023 pubblicato il 4 maggio in Gazzetta. e in vigore dal giorno successivo. 

Vediamo di seguito le novità intervenute e le prime  indicazioni dell' INPS  sulle nuove modalità di applicazione pubblicate nel messaggio 1931 del 24 maggio 2023.

La norma   modificata  è l’art. 3, comma 6, del D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8  che prevedeva  una multa tra i 10 e i 50 mila euro nel caso di omessi o errati versamenti  di ammontare fino a 10 mila euro. 

L’Inps, con circolare n. 12  -2016, aveva determinato la misura minima applicabile  in 16.666 euro,  importo  in ogni caso spesso  del tutto sproporzionato rispetto al valore economico della violazione . 

 L'Inps aveva fornito nuove istruzioni anche con la circolare  n. 32 del 25 febbraio 2022 e con il messaggio 3516 2022 in cui la posizione era diventata meno rigida anche di fronte all'ampio numero di casi di contenzioso.

E' ancora pendente tra l'altro presso la Corte costituzionale un caso sottoposto  al giudizio di legittimità dal Tribunale di Verbania, nel quale  la richiesta di versamento di una sanzione di 17mila euro riguardava  un omesso versamento pari a circa 190 euro.

Novità sanzioni per omesse ritenute -  Decreto Lavoro 48/2023

La nuova norma presente  all'art. 23 del decreto 48-2023  prevede che le sanzioni amministrative  irrogabili vadano  ridefinite con importi:

  • da un minimo di  una volta e mezza
  •  fino a  ad un massimo di quattro volte l'importo omesso,.

Inoltre si prevede che per le violazioni riferite ai periodi di omissione a partire dal 1° gennaio  2023  gli estremi debbano  essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità  in cui si verifica la violazione.

Importante sottolineare,  come evidenziato dalla relazione tecnica alla bozza,   che la  natura punitiva della sanzione amministrativa consente l'equiparazione  alla sanzione penale e  quindi anche la possibilità di applicare il principio della retroattività in mitius

Si tratta della possibile mitigazione delle sanzioni anche per  casi pregressi, di cui sia stata notificata la diffida Inps , mentre saranno esclusi i casi  in cui la sanzione sia già stata versata,  anche  in misura ridotta.

Omesse ritenute:  retroattività per le sanzioni 

L'Inps, con il messaggio interno  1931/2023,  chiarisce le modalità di  gestione delle ordinanze attualmente  oggetto di contenzioso o di rateazione in base alla legge 689/1981.

In primo luogo si afferma che la natura punitiva-sanzionatoria della sanzione amministrativa  comporta la retroattività. Ciò  consente  la rideterminazione  degli importi sanzionatori  secondo la nuova disciplina mantenendo valide lo notifiche di accertamento già inviate.

 A questo fine sono già stati predisposti 4 modelli di rettifica delle ordinanze-ingiunzioni 

  1.  annualità fino al 2015 con contenzioso pendente 
  2. annualità fino al 2015 con rateazione in corso;
  3.  annualità dal 2016 con contenzioso pendente 
  4. annualità dal 2016   con rateazione in corso.

Per  i casi  di contenzioso giudiziario il legale dell'istituto comunicherà la rideterminazione dell'importo e la possibilità , per violazioni fino al 2015,  di versamenti in misura ridotta  a metà della sanzione.   

Il pagamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi all'udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. In caso di pagamento in forma rateale, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all'importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto in più.

Il messaggio ricorda infine i casi di esclusione previste dal Dl 48/2023 nei quali sia già avvenuto il  pagamento integrale della sanzione amministrativa.

Inoltre si specifica che  per i piani di rateazione   con importi già calcolati in misura superiore a quanto previsto con le nuove regole, resta escluso il rimborso di quanto già versato.

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