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COMMERCIO ELETTRONICO: LO SDOGANAMENTO DELLE MERCI DI MODICO VALORE

Commercio elettronico: lo sdoganamento delle merci di modico valore

Le Dogane forniscono chiarimenti sul tracciato H7 con Circolare n 15 del 3 maggio

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Con Circolare n 15 del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Dogane si occupa di fornire chiarimenti in ambito di commercio elettronico e vendite a distanza di valore trascurabile.

In particolare, si forniscono indicazioni procedurali da riferirsi allo sdoganamento di beni di modico valore dichiarati utilizzando il nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set.

La dichiarazione doganale contenente l’insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell’allegato B del RD può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS – Import One Stop Shop, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, regime ordinario) a condizione che: 

  • il valore intrinseco non sia superiore a 150 €; 
  • non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA; 
  • non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci.

La dichiarazione con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 170 del Regolamento (UE) 952/2013 – Codice doganale Unionale (CDU). 

In particolare, la dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. 

Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana. 

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante. 

Nella circolare di cui si tratta viene specificato che:

  • l’importatore è la persona (fisica o persona giuridica) destinatario/acquirente della merce, 
  • il dichiarante è la persona che presenta la dichiarazione in dogana; ai sensi della normativa vigente coincide con la figura dell’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario, come un corriere espresso, un operatore postale, rappresentante doganale o simili che agisce in rappresentanza dell’importatore, 
  • il rappresentante doganale, ai sensi del CDU, è qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura completa del documento delle Dogane.

Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay

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