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LA DETRAZIONE PER SPESE MEDICHE IN CASO DI RIMBORSO (E PAGAMENTO DIRETTO) ASSICURATIVO

La detrazione per spese mediche in caso di rimborso (e pagamento diretto) assicurativo

Il differente il trattamento fiscale delle spese mediche quando sono rimborsate dall’assicurazione e quando invece sono pagate direttamente da questa

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Una delle più comuni e utilizzate detrazioni dall’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche è quella prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR per le spese mediche.

Questa tipologia di costi, se adeguatamente documentati con scontrino o fattura recanti il codice fiscale del contribuente, danno il diritto ad una detrazione del 19% sull’ammontare complessivo di questa categoria di spese, per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

Possono essere detratte anche le spese sostenute all’estero, e le spese sostenute dai familiari a carico del contribuente.

In generale è possibile suddividere questi costi in due categorie di spese:

  • i medicinali e dispositivi medici;
  • le spese mediche generiche.

A partire dal 2020, per le spese mediche generiche (categoria all’interno della quale può rientrare tutto quello che è detraibile come spesa sanitaria, ma è diversa dai dispositivi medici e dai farmaci) la detrazione spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con una modalità di pagamento tracciata (bonifico, carta di credito, bancomat, e simili); fanno eccezione le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Una situazione particolare, in relazione alla quale il contribuente deve fare attenzione, per sapere se una data spesa sanitaria è detraibile o meno, è quella in cui la spesa sanitaria è rimborsata da una assicurazione.

È lo stesso articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR che detta i limiti alla detraibilità in questa situazione: come regola generale, sono detraibili le spese rimborsate dall’assicurazione al contribuente, quando il premio dell’assicurazione:

  • è versato dal contribuente ma non è detraibile né deducibile;
  • è versato da altri (ad esempio dal datore di lavoro), ma concorre a formare il reddito del contribuente.

Il premio versato, ai fini della detraibilità della spesa rimborsata, non deve essere né detraibile né deducibile per natura: non giova a questo fine il fatto eventuale che il contribuente non abbia detratto un premio assicurativo per natura detraibile.

Situazione ancora più particolare è quella in cui la spesa medica, anche a fronte di premio assicurativo non detraibile né deducibile, venga sostenuta direttamente dall’assicurazione.

L’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR tratta esplicitamente il caso delle “spese rimborsate” ma nulla dice di quelle sostenute per conto del contribuente.

Della questione si è occupata la CTR del Piemonte con la Sentenza numero 640 del Collegio 3, pubblicata il 29 luglio 2021: rilevando il fatto che l’articolo 15 del TUIR “non contempla il caso di sostenimento diretto della spesa da parte dell'assicurazione, ma solo ed esclusivamente il caso in cui le spese siano state anticipate dal contribuente ed in un secondo momento restituitegli […] dall'assicurazione”, secondo i giudicanti “risulta evidente, analizzata la terminologia utilizzata dal Legislatore, l'intento di portare in detrazione gli oneri effettivamente sostenuti”.

Con altre parole, prevedendo la norma solo il caso in cui le spese mediche siano rimborsate al contribuente dall’assicurazione, questo deve essere inteso come il confine della detraibilità; in ragione di ciò, quando tali spese sono sostenute direttamente dall’assicurazione, queste non saranno detraibili.

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Commenti

Claudio Besenzon - 16/12/2021

A titolo di precisazione non è la sentenza 630 ma è la Sentenza del 29/07/2021 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 3

Salvo Carollo - 19/12/2021

Buonasera, grazie per la segnalazione del refuso; la sentenza è in effetti la numero 640. Buona serata.

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