Nuove risorse in arrivo per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti approvato l’adozione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si attua la previsione della legge 85/2023 Il Decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.
Non appena concluso l'iter burocratico quindi gli indennizzi verranno integrati e saranno liquidati dall'INAIL alle famiglie
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 - una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 - anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.
Nuovi Importi indennizzo vittime del lavoro 2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023 | ||||||||
Numerosità nucleo familiare superstite | ||||||||
| 1 persona | 2 persone | 3 persone | Più di 3 persone | ||||
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023 | € 4.000,00 | € 7.500,00 | € 11.000,00 | € 14.500,00 | ||||
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023 | € 5.000,00 | € 6.500,00 | € 8.000,00 | € 9.500,00 | ||||
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023 | € 9.000,00 | € 14.000,00 | € 19.000,00 | € 24.000,00 | ||||
DIFFERENZA PRESTAZIONI 2022-2023 | ||||||||
Numerosità nucleo familiare superstite | ||||||||
| 1 persona | 2 persone | 3 persone | Più di 3 persone | ||||
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2022 | € 6.000,00 | € 11.400,00 | € 16.800,00 | € 22.400,00 | ||||
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023 | € 9.000,00 | € 14.000,00 | € 19.000,00 | € 24.000,00 |