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ADDETTI STAMPA DELLA PA SONO GIORNALISTI: OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE INPGI

4 minuti, Redazione , 04/08/2021

Addetti stampa della PA sono giornalisti: obbligatoria l'iscrizione INPGI

Sentenza Cassazione a Sezioni Unite: per l'attività giornalistica indispensabile l'iscrizione all'INPGI la Cassa previdenza giornalisti , indipendentemente dal contratto applicato

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 L'attività degli addetti stampa è giornalistica  sia nel settore pubblico che privato, e come tale va tutelata con l' iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti italiani. Questo quanto afferma la Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n.21764 del 2 agosto 2021.

Il caso riguardava il  ricorso proposta dallla ASL  di Pescara contro un verbale ispettivo dell’INPGI con il quali erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti pubblicisti addetti  all'ufficio stampa dell’azienda sanitaria,  per i quali erano stati invece versati contributi i all'INPDAP (ente previdenziale dei dipendenti pubblici ora confluito nell'Inps) 

La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale , aveva accolto il ricorso dell'INPGI . Nella sentenza veniva richiamato l'art. 9 della 1. n. 150 del 2000, che prevede, tra l'altro, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche siano costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Inoltre   parere del Ministero del lavoro del 24 settembre 2003,  richiede che  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali è affidato incarico giornalistico, o che svolgono attività giornalistica, siano  iscritti presso l'INPGI. 

La sentenza di appello ricordava  inoltre che  il successivo art. 76 della 1. n. 388 del 2000 aveva previsto in via generale che l'INPGI provvede alla gestione delle forme di previdenza obbligatorie anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

 Riteneva non rilevante per escludere la natura giornalistica dell'attività il rapporto di subordinazione gerarchica dei due dipendenti e rilevava che nell'attività svolta  vi fossero gli elementi per considerare sussistente quell'attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia che contraddistingue l'attività giornalistica. Pertanto, per gli stessi andava ritenuta obbligatoria l'iscrizione all'INPGI, e non potevano ritenersi liberatori i pagamenti effettuati all'INPDAP.

Inpgi , Addetti stampa e pubblica amministrazione

Per quanto riguarda la particolare figura dell'addetto stampa negli uffici della pubblica amministrazione la Cassazione  a sua volta aggiunge   che "il modello dell'addetto all'ufficio stampa dipendente pubblico è assolutamente conforme ai principi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. che esclude che si possano modificare ovvero edulcorare all'esterno notizie per compiacere gli organi di vertice perché ciò  sarebbe in contrasto con quel principio di trasparenza necessario "

 Neppure  è da considerare rilevante,  dice il Collegio, per escludere la natura giornalistica, il fatto che, come previsto dalla 1. n. 150 del 2000, l'addetto all'ufficio stampa si interfacci con i "mezii di  comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici" e non direttamente con il pubblico i in quanto questa è  anche l'attività delle agenzie di stampa, nate proprio per fornire informazioni ai giornali e ai  mass media.

La cassazione ammette che il giornalista dell'ufficio stampa pubblico, in quanto dipendente della pubblica amministrazione, è tenuto anche all'obbligo di fedeltà proprio di

qualunque lavoratore subordinato, e quindi deve evitare di "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione" del suo datore di lavoro e non deve

ma questo è un limite generale, che riguarda anche il giornalista 'privato' .

In conclusione le Sezioni Unite  affermano  che  l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa  degli uffici pubblici  non può che essere giornalistica. 

Il comunicato stampa INPGI in merito sottolinea che "Con la decisione in questione sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali: 

  1. “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 per il quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”; 
  2. “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.

Per l'ente è di particolare importanza questo secondo  principio , affermato da anni  dall’Istituto,    ovvero la "necessita di assicurare il corretto adempimento contributivo nei confronti dell’INPGI da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze  professionisti  che svolgono attività giornalistica, anche nell'ottica di un rafforzamento dell'ente". In merito  è in corso da mesi  un grande dibattito nell'ottica della riforma dell'ente  che sta affrontando sfide impegnative a fronte del calo di fatturato degli editori "cartacei" e delle grandi modifiche  organizzative  della professione , piu che mai ampliata dalle tecnologie informatiche e social, spesso ma in forme  non riconosciute legalmente .

Leggi le ultime novità  nell'articolo: "Inpgi: proroga commissariamento e novità sulla contribuzione"

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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