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INTEGRAZIONE CON FIS E ASO 2021: CHIARIMENTI SUL NUMERO DI DIPENDENTI

1 minuto, Redazione , 24/02/2021

Integrazione con FIS e ASO 2021: chiarimenti sul numero di dipendenti

I requisiti relativi al numero dei dipendenti per la richiesta di assegni ordinari dei Fondi Bilaterali o FIS , alternativi alla Cassa integrazione deroga

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Chiarimento dell'INPS sui requisiti per richiedere i  trattamenti di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali garantiti dalla nuova legge di bilancio 2021, nel messaggio n. 769 2021 del 23 febbraio.

Specificando meglio  quantoo affermato nella precedente circolare  n. 28 del 17 febbraio 2021 viene chiarito che  la  deroga alla regola dei 15 dipendenti ( con obbligo invece  di almeno 5 dipendenti nel semestre precedente la richiesta)  si applica solo in caso  il datore di lavoro  non abbia mai fatto richiesta degli assegni nel 2020 (a  norma dei dl 104 o 137 2020). 

Piu in particolare l'istituto spiega che la speciale disciplina prevista  dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)  in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la  sospensione,    si pone in regime di discontinuità con gli indirizzi già forniti  e " riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei decreti-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. 

Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale."

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