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TEFA: USCITI I CRITERI E LE MODALITÀ DI RIVERSAMENTO DELLA IMPOSTA

2 minuti, Redazione , 08/07/2020

TEFA: usciti i criteri e le modalità di riversamento della imposta

TEFA o tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: il MEF fissa i criteri per il 2020/2021

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Il giorno 2 luglio sul sito del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze viene reso noto che con decreto direttoriale di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono fissati i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

Il decreto disciplina con 4 articoli tanto il riversamento dei pagamenti effettuati con modello F24 quanto quelli effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.

Ricordiamo che il TEFA è una piccola tassa riscossa ai sensi dell’art 19 del DLgs n.504/1992 insieme alla tasse di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 

Il pagamento del TEFA potrà avvenire tramite modello F24 oppure tramite bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento resi noti dagli enti impositori.

Ai sensi dell’art 2 del Decreto in pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il TEFA è fissato nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani stabilito da ciascun comune, salvo diversa deliberazione della provincia o della città metropolitana.

La eventuale deliberazione, solo per il 2020 è comunicata alla Agenzia delle Entrate, e per gli anni successivi direttamente ai comuni interessati entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

La Struttura di gestione (di cui al comma 3 dell’art 22 DLgs 241/97) effettua lo scorporo del TEFA per il 2020 ed opera il riversamento alle province e città metropolitane, applicando una misura del 5% o la diversa misura comunicata dall’ente impositore.

Per l’annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti secondo gli importi indicati dai comuni e con codici tributo appositi istituiti dalle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo, in base al codice catastale del comune indicato in F24.

Il riversamento è effettuato al netto della commissione spettante ai comuni nella misura dello 0.30% delle somme riscosse.

Nel caso di pagamenti con c/c al fine di effettuare un sollecito riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio.

I comuni effettuano il riversamento delle somme comprensive di sanzioni e interessi riferite al primo semestre dell’anno in corso entro il 30 ottobre 2020.

Alla fine di ciascun trimestre, nel caso di versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alla annualità 2020 comprensivi di sanzioni e interessi i comuni, provvedono al riversamento del tributo al netto della commissione spettante pari allo 0.30 % entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Per le somme riferiste al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio del 2021.

Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.

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Allegato

Decreto MEF per il TEFA

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