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DECRETO CLIMA: AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI PRODOTTI SFUSI

2 minuti, Redazione , 22/11/2019

Decreto Clima: ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi prodotti sfusi

Ampliata la platea dei beneficiari del contributo per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, previsto dal Decreto Clima: il Senato approva gli emendamenti che inseriscono anche le grandi strutture

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Approvati gli emendamenti che inseriscono gli esercizi di grande struttura e nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, tra i beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Clima, per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.

Con 136 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astensioni, giovedì 21 novembre, il Senato ha approvato, con modifiche, il ddl n. 1547 di conversione in legge del Decreto Clima (DL 111/2019), in particolare con l'approvazione dell'emendamento 7.10 (testo 2) il Senato ha esteso il contributo a fondo perduto per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari sfusi o alla spina, non solo agli esercenti commerciali di vicinato o di media struttura, ma anche agli esercenti di grande struttura.

Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure (secondo l'emendamento 7.13 approvato in sede referente) o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Viene attribuito in base all'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.
Possono essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (nuovo comma 1-bis).

Riepilogando, l'aiuto economico in parola è riconosciuto quindi agli esercizi di vicinato di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. In particolare:

  • gli esercizi di vicinato sono definiti quali esercizi aventi superficie di vendita non superiore:
    • a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
    • e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore (lett. d comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998);
  • le medie strutture di vendita, sono definite quali strutture aventi superficie superiore:
    • ai limiti di cui alla lettera d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
    • e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore (lett. e comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998).
  • le grandi strutture di vendita, sono degli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) (lett. f comma 1 art. 4 decreto legislativo n. 114 del 1998).

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