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REGIME FORFETTARIO: TRA CAUSE OSTATIVE E NOVITÀ

4 minuti, Redazione , 17/10/2019

Regime forfettario: tra cause ostative e novità

Regime forfetario: continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Ma attenzione a cosa cambierà dal 2020

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Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia sul tema delle cause ostative al regime forfettario. Attenzione però: la Legge di bilancio 2020 ha stravolto il regime forfettario in commento: le novità sono contenute nell'articolo Forfettari 2020: cambia tutto ma brevemente si possono riassumere così:

  1. introduzione del regime analitico per la determinazione del reddito in base ai costi e ai ricavi effettivi. 
  2. obbligo del conto corrente dedicato alla professione;
  3. reintroduzione del limite di 30.000 euro da lavoro dipendente come causa ostativa al regime forfettario,
  4. reintroduzione del limite di 20.000 euro per l'acquisto di beni strumentali
  5. reintroduzione del limite di 5.000 euro di compensi massimi corrisposti a dipendenti e collaboratori.

Per quanto rigaurda le cause ostative attualmente in vigore, rimandando alla lettura dell'articolo "Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti" per una panoramica sui precedenti chiarimenti, vediamo insieme le ultime indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. 

In generale, la Legge di bilancio 2019 modificando il regime forfetario ha riformulato alcune delle cause ostative all'applicazione del regime e ha previsto che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 
  2. dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Nella Risposta all'interpello 392 del 7 ottobre 2019, allegata a questo articolo, l'istante è in regime forfettario ed esercita l'attività di ingegnere emettendo fatture prevalentemente nei confronti di tre società di ingegneria a responsabilità limitata, delle quali è altresì socio. Inoltre ha precisato che

  • in riferimento alle tre suddette società, che "non ci sono accordi o patti parasociali diversi da quelli presenti nell'atto costitutivo e statuto" e che "con i soci delle società non sussiste alcun rapporto di parentela".
  • l'incidenza delle prestazioni rese dal contribuente a ciascuna delle società rispetto all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati da ognuna delle stesse è compresa tra l'1,50 per cento e il 9 per cento.

Con riferimento al caso di specie, in relazione alla partecipazione detenuta dall'istante nella società Alfa S.r.l., si rileva il ricorrere di entrambe le condizioni. Pertanto, essendo integrata la causa ostativa l'istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Attenzione però: considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della stessa, si ritiene che, qualora cessi dalla carica di amministratore e non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte dell'istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020

Situazioni analoghe quelle analizzate nella Risposta all'interpello 397/2019.

Nella Risposta all'interpello 398/2019 viene affrontato il caso di un ingegnere, che detiene il 40% delle quote di partecipazione in una società di ingegneri di cui è co-amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma non percepisce compensi specifici per detta attività. L'istante precisa che non sono stati attribuiti diritti particolari sulle quote sociali né esistono patti o accordi ulteriori rispetto a quelli stabiliti nello statuto sociale. L'Agenzia delle Entrtate ha sostenuto che non ci sono cause ostative al regime forfettario in quanto non c'è il controllo societario.

Infine la Risposta all'interpello 399/2019 affronta il caso di un perito industriale che è stato assunto con un contratto di lavoro subordinato da una società.L' interpellante ha chiesto se può fruire per il periodo d'imposta 2019, del c.d. regime forfetario avendo conseguito, nel corso del 2018, meno di 65.000 euro di compensi e precisando che la partita IVA verrà chiusa entro la fine del corrente anno. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza; nello specifico caso in esame, la decadenza verrà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell'attività di lavoro autonomo entro la fine dell'anno, con chiusura della relativa partita IVA. 

Allegato

Risposta interpello 392 del 7.10.2019

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