HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

INDENNITÀ DI MALATTIA MARITTIMI: PRECISAZIONI INPS

3 minuti, Redazione , 04/06/2018

Indennità di malattia marittimi: precisazioni INPS

Riepilogo delle modalità di assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi. I certificati medici sono validi anche senza modello standard "MAL", se completi dei dati necessari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Messaggio INPS  n. 2184 vengono fornite alcune importanti precisazioni sulle indennità di malattia per i  lavoratori marittimi, in particolare in materia di certificati esteri o comunque non  redatti  con  i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”,  in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

L’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute e che  la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, ma non rientra  tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS. Sul piano organizzativo, le funzioni in materia sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.

Rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo,  o comunque a disposizione dell’armatore  con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera). La competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come segue :

  • la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata :
  • per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • per  l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; 
  • con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà  rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
  • in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea -  entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni ( perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).

Sulla forma dei certificati l'Inps specifica che per i  lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi  l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.

Nei casi di  mancato utilizzo  si attribuitsce  validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché  siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali e:

  • il nominativo del lavoratore,
  • la diagnosi e la prognosi,
  • l’intestazione,
  • la data del rilascio,
  • il timbro e la firma del medico,
  •  l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.

Resta sempre aggiornato con  l'abbonamento alla CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO con BANCA DATI documentale di normativa , prassi, giurisprudenza e  contrattualistica del lavoro. Vedi qui gli indici delle ultime uscite !

 

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2023 · 19/04/2024 CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

Commercialisti: contributi formazione professionale

Il bando per i rimborsi dalla CDC per la formazione continua effettuata nel 2023: requisiti , importo, modalità di richiesta. Domande fino ad esaurimento dei fondi

Congedo parentale 2024: le istruzioni sull'indennità all'80%

Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di congedo all'80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.