Il Ministero del lavoro ha adottato con il decreto direttoriale 92 del 1 agosto 2023 di concerto con i ministeri della Salute e delle Imprese e del Made in Italy il nuovo elenco ufficiale (previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011) dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.
Obbligo di verifica attrezzature: come funziona
Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
Qui il testo del provvedimento con il 42 elenco.
Elenco aggiornato soggetti abilitati alla verifica
Il decreto fornisce il nuovo elenco completo dei soggetti abilitati e informa in particolare delle seguenti novità:
- sono modificate dalla data del decreto per le seguenti società: ECO Certificazioni S.p.A., EN.P.I. s.r.l., EV - Euroverifiche S.r.l., ICT Genesia s.r.l., PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l. e VERIFICHE s.r.l.
- l'iscrizione nell'elenco dei soggetti è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione, per la società PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
- le società INSPECTA s.r.l. e STUDIO SANITAS s.r.l. sono cancellate dall'elenco
L'elenco allegato al decreto, sostituisce integralmente il XXXXI elenco adottato con decreto direttoriale del 20 giugno 2023
Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero :
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.