Con la risoluzione 112/E del 29.11.2011 l’Agenzia delle Entrate (competente solo per le tasse automobilistiche dovute dai residenti nelle Regioni a statuto speciale) ha chiarito che possono usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” anche quei veicoli storici che non sono iscritti all’Automobilclub storico italiano (Asi) o alla Federazione motociclistica italiana (Fmi). Il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’Asi o dalla Fmi, che il proprio veicolo ultraventennale è comunque considerato “di particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti previsti dalle lettere a,b,c comma 2 dell’art. 63 della L. 342/2000.