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IRPEF AUTONOMI: IL GOVERNO FA SLITTARE L'ANNUNCIATO DLGS

Irpef autonomi: il Governo fa slittare l'annunciato Dlgs

Nessuna traccia nel CdM n 78 dell'annunciato Dlgs con le novità su irpef autonomi e dipendenti oltre che sul reddito di impresa: si attendono ufficiali

Il Consiglio dei Ministri n 78, non ha dato seguito a quanto annunciato, il giorno 22 aprile, sullo schema di Dlgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.

Il CdM si è concluso, infatti, con nessuna dichiarazione in merito relativamente alla bozza del provvedimento con la quale, si dettagliava una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:

  • lavoro autonomo e dipendente,
  • agrari e diversi,
  • d’impresa.

Il Vice Ministro Leo, ricordiamo però, che in data 22 aprile aveva dichiarato che: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” .

Il nuovo decreto attuativo della delega fiscale sull’Irpef e l’Ires parrebbe non aver superato l’esame della riunione del preconsiglio e dai tecnici è arrivata la richiesta al Mef di stand by fino al 30 aprile, per far quadrare meglio i conti. 

In attesa di dichiarazioni ufficiali del Governo, vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo contenute nella bozza di dlgs.

Sui redditi da lavoro dipendente puoi leggere Revisione IRPEF dipendenti: bonus 80 euro , premi e altre novità

1) Riforma Fiscale: le novità per l'irpef del lavoro autonomo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo si vuole introdurre una nozione onnicomprensiva del reddito.

Il nuovo art 54 del TUIR prevedrebbe che:

  • Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. 
  • Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. 
  • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: 
    • a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
    • b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
    • c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
  • Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 

Inoltre sinteticamente:

  • verrebbe prevista la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali,
  • si introdurrebbe il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali.

Si attende il CdM di oggi con maggiori e ulteriori commenti dall'Esecutivo.

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Giordano - 23/04/2024

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